Quando e come una nuova norma interviene sulla prescrizione

Redazione scientifica
19 Settembre 2022

Qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato, mentre non lo è al termine già consumato; qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine prescrizionale, la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall'art. 11 prel.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27015, depositata il 14 settembre 2022.

Nel caso di specie, il Collegio ha accolto uno dei motivi di ricorso da parte dell'INPS, locatore dell'ente immobile ad uso abitativo, oggetto della controversia, in cui viene sostenuto che l'art. 6, ultimo comma, l. n. 841/1973, in deroga all'art. 2948, n. 3, c.c. (in cui è prevista la prescrizione quinquennale per i canoni e ogni altro corrispettivo di locazione), aveva stabilito «la prescrizione biennale del diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore». Una volta sopravvenuta la c.d. legge dell'equo canone, è prevalsa l'interpretazione giurisprudenziale che prevedeva che tale norma non fosse stata abrogata.

La suddetta abrogazione, però, è sì avvenuta tramite l'art. 24, d.l n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, che ha riportato il termine di durata della prescrizione a 5 anni.

Ai sensi dell'ex art. 11 prel., infatti, la norma in questione non è retroattiva, ma il ricorrente sottolinea anche che «se il credito non è prescritto alla data di entrata in vigore della novella, (…) esso rientra appieno nell'ambito di applicazione della nuova norma e si prescriverà nel termine codicistico quinquennale».

Ne consegue che, «qualora lo ius novum avesse inciso sul termine di prescrizione nel senso di abbreviarlo, l'incidenza sarebbe stata retroattiva e dunque inaccettabile a fronte dell'art. cit.». Nel caso in esame, l'effetto preesistente non è stato tolto, aggiungendone ad esso uno ulteriore, tale da costruire una protrazione cronologica.

Ed è per questi motivi che la S.C. enuncia il seguente principio di diritto: «qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato, mentre non lo è al termine già consumato; qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine prescrizionale, la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall'art. 11 prel.».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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