Sul rifiuto della prestazione lavorativa del dipendente in caso di demansionamento
19 Settembre 2022
Non configura eccezione di inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. la condotta della lavoratrice che, a seguito di un provvedimento di adibizione a mansioni inferiori, rifiuti di presenziare per ben due volte alla visita medica di idoneità allo svolgimento delle suddette mansioni, con lo scopo di contrastare un illegittimo demansionamento.
L'art. 1460 c.c., infatti, è invocabile soltanto nel caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tale da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (cfr. Cass. n. 836/2018).
Il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa in reazione a un provvedimento di demansionamento è pertanto illegittimo, giustificando il conseguente licenziamento per giusta causa senza preavviso del datore di lavoro. |