La videosorveglianza contro gli atti vandalici non viola la privacy del vicino di casa

Redazione scientifica
19 Settembre 2022

Il vicino di casa che lamenta come la videosorveglianza violi il proprio diritto alla privacy deve fornire prove idonee a dimostrare tale violazione al fine del bilanciamento con le esigenze di installazione dell'impianto.

Nel caso in esame, avanti il Tribunale di primo grado, veniva istruita una controversia riguardante una lite tra vicini di casa con oggetto l'installazione di una telecamera di videosorveglianza. Tale apparecchio di registrazione veniva collocato all'esterno dell'abitazione della convenuta al fine di disincentivare i ripetuti danneggiamenti che l'automobile della stessa aveva subito ad opera di vandali, individuati grazie alle registrazioni. A tale installazione si è però opposta parte attorea, lamentando come la medesima interferisse con la propria vita privata, registrando i movimenti della sua porta di ingresso ed essendo altresì puntata verso una sua finestra. Il Tribunale, ritenendo non provata tale supposta interferenza, rigettava la domanda di rimozione e risarcimento del danno proposta dall'attore, apprezzando la tesi difensiva del convenuto vertente sulla difesa del proprio veicolo da ulteriori atti vandalici.

Con ricorso per Cassazione, parte soccombente ha lamentato un cattivo bilanciamento fra il suo diritto alla riservatezza e la finalità impeditiva di ulteriori danni del resistente, un'insufficiente segnalazione dell'impianto di registrazione e una generale violazione della propria privacy.

La Suprema Corte ha però espresso parere opposto, dichiarando inammissibile il ricorso, proposto solo per contestare le valutazioni di merito espresse dal Tribunale e senza precisare su quali fatti lo stesso avrebbe omesso il proprio esame. La Corte rimarca come in primo grado si sia correttamente escluso che tali registrazioni avessero causato una qualche interferenza della vita del ricorrente e come avessero, invece, consentito alla vicina di casa di conoscere l'identità dei vandali. Con riferimento alla scorretta segnalazione dell'impianto, i giudici puntualizzano come tali censure avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione per revocazione e che così come prospettate risultano inammissibili.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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