La liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto in base ad un criterio “a forbice”

Redazione Scientifica
20 Settembre 2022

In tal caso, se è previsto un importo variabile tra un minimo e un massimo, «è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie».

In seguito alla morte di una 69enne, avvenuta per un'infezione da virus HCV, contratta a causa di una emotrasfusione con sangue infetto, i figli della vittima (ormai autonomi ed adulti) ottengono il pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in base alla c.d. “tabella” diffusa dal Tribunale di Milano.

I congiunti però ricorrono in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello, nel liquidare il suddetto danno, avrebbe erroneamente applicato il criterio noto come “tabella milanese”, violando l'art. 1226 c.c.

La doglianza è fondata. Infatti, «la liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione d'un prossimo congiunto può dirsi equa – per i fini di cui all'art. cit. - quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi:

a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;

b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto. “Uniformità pecuniaria di base” e “flessibilità” della liquidazione sono dunque i due momenti indefettibili di ogni liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali» (Cass. n. 5865/2021, n. 18056/2019, n. 7513/2018).

Ne consegue che «quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto avvenga in base ad un criterio “a forbice”, che preveda un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risanamento all'interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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