È amministratore di fatto colui che esercita i poteri tipici della funzione

La Redazione
20 Settembre 2022

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato un rilevante principio in tema di qualificazione dell'amministratore di fatto.

Ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi.

Lo ha affermato la Cassazione Penale, con sentenza n. 34381 depositata il 16 settembre.

Il caso ha avuto ad oggetto un ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano applicava gli arresti domiciliari a un indagato in ordine ad alcuni dei reati contestati, in particolare quelli di cui all'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) e art. 8 D.Lgs 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Ha costituito motivo di doglianza il presunto vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza nell'applicazione della misura cautelare. Invero, il ricorrente ha offerto ai Giudici della Cassazione una diversa ricostruzione delle conversazioni intercettate.

La Suprema Corte, dopo essersi brevemente soffermata sugli orientamenti in materia di interpretazione del linguaggio dei soggetti intercettati, che hanno motivato l'inammissibilità del presente ricorso, si è soffermata sulla definizione di amministratore di fatto partendo dalla qualificazione che di esso fa l'art. 2639 c.c., che con riferimento ai reati societari viene a tutti gli effetti equiparato al soggetto che di tale carica sia investito formalmente, fermo l'esercizio in modo continuativo e significativo dei relativi poteri, che costituiscono elementi sintomatici da accertarsi in sede processuale. Su questo assunto si basano anche le norme sui reati fallimentari, i cui autori vengono individuati in base alle funzioni concretamente esercitate. Tale orientamento è stato ribadito di recente con la sentenza della Cass. Pen., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 7437 nonché con la Cass. Pen., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 22108 nella specifica materia dei reati tributari.

In piena condivisione degli orientamenti già espressi, a definizione del caso, la Suprema Corte afferma il principio per cui ‹‹ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati››.

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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