Danno da infortunio e quantificazione del danno

21 Settembre 2022

Il quesito affronta la questione se nel calcolare il quantum risarcitorio a favore del lavoratore infortunato il giudice di merito può utilizzare le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Il giudice di merito, nel calcolare il quantum risarcitorio a favore del lavoratore infortunato, può utilizzare le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000?

La tutela del lavoratore danneggiato da un infortunio sul lavoro nei confronti dell'INAIL è caratterizzata dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, nonché dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi.

La diversità rispetto alla tutela civilistica verso il datore si rinviene anche sul piano quantitativo: le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati ex lege, sicché il quantum può essere determinato a priori.

La giurisprudenza, inoltre, ha evidenziato che, sebbene non possano essere consentite al danneggiato indebite locupletazioni, allo stesso deve comunque essere garantito un risarcimento integrale.

Ciò premesso, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 D.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dall'infortunato.

Il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, dovrà procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo in conto che quanto riconosciuto dall'Istituto ristora unicamente il danno biologico permanente e non anche gli altri pregiudizi che compongono la nozione, pur unitaria, di danno non patrimoniale.

In sede risarcitoria non è possibile, dunque, applicare le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 la cui operatività è da limitare all'ambito previdenziale, secondo quanto disposto dall'art. 13 prefato, non rilevando che la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento tale ultimo articolo, sia la medesima valutata nel giudizio sulla responsabilità civile datoriale.

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