Adeguati assetti e ruolo dell’organo di controllo nella Relazione della Cassazione sul Codice della crisi
21 Settembre 2022
A due mesi di distanza dall'entrata in vigore definitiva del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio), - come modificato da ultimo ad opera del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 (Direttiva Insolvency) - arriva una prima lettura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. La relazione n. 87, pubblicata lo scorso 15 settembre, si concentra sui principi del nuovo Codice e sulle principali novità che esso contiene rispetto alla previgente normativa. L'obiettivo di fondo, che costituisce la pietra angolare della riforma, è la conservazione dell'impresa in attività; ciò si riflette anche nella nozione di crisi, che viene definita, nell'art. 2, comma 1, lett. a), in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza.
Funzionali alla salvaguardia dell'impresa, e alla rilevazione tempestiva della crisi, sono gli assetti organizzativi, di cui ogni impresa deve dotarsi: “si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di “adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori”. In sostanza, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui all'art. 3, comma 1 e gli assetti di cui al comma 2, devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
Strettamente correlato al dovere di costituire adeguati assetti, vi è quello di segnalazione, in capo all'organo di controllo: la “sinergia tra le due disposizioni è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti”. Secondo la Relazione, dunque, il ruolo dell'organo di controllo è centrale ed anzi, a questo proposito, una notazione critica riguarda l'ulteriore rinvio dell'obbligo di costituzione dell'organo di controllo di cui all'art. 379 c.c.i. |