Esdebitazione di debitore incapiente: rassegna di giurisprudenza di merito

Gianfranco Benvenuto
21 Settembre 2022

Una panoramica sulle decisioni più rilevanti assunte dai tribunali italiani in tema di esdebitazione del debitore incapiente, evidenziandone gli aspetti che più frequentemente gestori e advisor affrontano nella prassi.
Premessa

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020 ha introdotto nella L. 27 gennaio 2012, n. 3 alcune novità estratte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza entro in vigore lo scorso 15 luglio 2022.

Un intervento di significativo rilievo è stato sicuramente l'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, che ha introdotto l'esdebitazione del “debitore incapiente” (e, che peraltro, è stato integralmente richiamato dal CCII) secondo cui la persona fisica che sia meritevole per assenza di atti di frode o responsabilità nella formazione dell'indebitamento e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere in via immediata alla esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di destinazione al soddisfacimento dei creditori delle eventuali sopravvenienze superiori al 10% dell'intero debito.

Il legislatore vuole evitare il passaggio del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire, e tale da assorbire in costi professionali, gran parte, se non tutte, le poche risorse sufficienti solo al mantenimento suo e della famiglia.

Dal punto di vista formale, la domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi al giudice competente (che, sino al 15 luglio 2022 era quello del Tribunale del luogo di residenza del debitore, per poi oggi essere individuato nel C.O.M.I.) unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

e) La relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che, a sua volta, comprende:

  1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:
  3. l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  5. la valutazione del soggetto finanziatore e se abbia o meno tenuto conto, ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Le condizioni previste dalla legge per l'accesso a tale istituto sono però decisamente stringenti.

Dal punto di vista soggettivo, l'accesso è riservato al debitore a) persona fisica; b) meritevole, ovvero che non abbia con dolo o colpa grave determinato il sovraindebimento, e c) che non abbia già avuto accesso all'esdebitazione.

L'istituto rappresenta un vantaggio per gli stessi creditori, per i quali è assolutamente inutile se non addirittura dannoso proseguire un'azione di recupero avverso un soggetto privo di un patrimonio disponibile ma, soprattutto per il ricorrente che con l'esdebitazione può riscattarsi in ambito lavorativo, familiare e personale.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, il debitore a) non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura e b) nel caso in cui nei quattro anni dall'apertura sopravvengano utilità rilevanti non inferiori al 10% dei crediti è obbligato a destinarle al loro pagamento.

Ai fini della valutazione della rilevanza di cui sopra, il legislatore ha individuato l'art. 14 comma 2 quaterdecies L. 3/2012 una formula per determinare il reddito minimo annuo che deve essere riconosciuto al debitore, necessario a garantire a lui e alla sua famiglia un tenore di vita dignitoso, e che coincide con l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Terminata la fase di raccolta dei documenti e depositato in Tribunale il ricorso con il suo corredo documentale, il Giudice se ritiene sussistenti tutte le condizioni di cui sopra, con decreto concede l'esdebitazione che, però, non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori che nel termine di trenta giorni possono proporre opposizione, nel cui giudizio il Giudice conferma o revoca il provvedimento.

La rassegna di giurisprudenza proposta di seguito fornisce una panoramica sulle decisioni più rilevanti assunte negli ultimi 18 mesi dai tribunali italiani in tema di esdebitazione. Non di rado, infatti, come sarà possibile notare nel prosieguo, i giudici hanno motivato in termini diversi le proprie decisioni.

Tutte le pronunce citate sono massimate in termini brevi evidenziandone gli aspetti che frequentemente gestori e gdvisor nella prassi affrontano.

Le decisioni di merito

Esdebitazione familiare

Tribunale Milano 8 giugno 2022

Il Giudice, su istanza presentata congiuntamente dagli istanti ai sensi dell'art. 7 bis L. 3/2012, essendo debitori coniugati e conviventi, ha concesso il beneficio dell'esedebitazione, dichiarando inesigibili nei loro confronti i debiti maturati indicati in ricorso.

No esdebitazione se il ricorso al credito è a vantaggio di terzi

Tribunale Avellino 16 aprile 2022

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di esdebitazione dell'istante per carenza del requisito della meritevolezza assunto che il ricorso al credito è senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento – tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario – mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, cosi riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale.

Nel caso di specie, è emerso che l'istante ha fatto più volte ricorso al credito per aiutare il fratello nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà e ciò sul presupposto che egli non avrebbe potuto aver accesso al credito a causa della sopravvenuta condizione di disoccupazione.
Esdebitazione anche in caso di omesso pagamento dei tributi

Tribunale Milano 25 novembre 2021

Il Tribunale di Milano ha ritenuto meritevole di esdebitazione il debitore che ha omesso di pagare sistematicamente l'Erario e non ha rimediato al debito accumulato per uno shock esogeno.

Nel caso di specie, il Giudice ha osservato che l'indebitamento non è stato la conseguenza di un comportamento colposo e/o doloso del debitore in danno dei creditori, ma è nato da una malattia che ha compromesso gravemente le sue condizioni di salute e ridotto sensibilmente la sua capacità lavorativa con la conseguente perdita del lavoro, determinando l'impossibilità di rimediare all'ingente debito erariale precedentemente contratto.

Inammissibile per assenza di meritevolezza

Tribunale Modena 2 marzo 2022

Il Tribunale ha respinto il reclamo e per l'effetto ha confermato il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 osservando come in favore di un'applicazione rigida del presupposto della meritevolezza militino plurimi argomenti.

Innanzitutto, ragioni letterali: il primo comma dell'art 14 quaterdecies L. 3/2012 fissa la meritevolezza del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l'accesso all'istituto; il quarto comma demanda all'OCC di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni; il settimo comma impone al Giudice di verificare a tal fine l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Militano nel medesimo senso, poi, ragioni sistematiche: gli istituti della L. 3/2012, nel consentire in danno del ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, continuano a pretendere dal debitore, quantomeno, l'assenza di stati soggettivi “colposi” o “negligenti” variamente declinati.

Nel caso di specie, l'aspetto non superabile e neppure criticato dal reclamante concerne l'impossibilità di giustificare le (se non totali, quantomeno altamente significative e reiterare) omissioni tributarie e contributive riferibili all'attività di libero professionale con i finanziamenti alla società unipersonale, soggetto giuridico distinto. Il debitore ha riferito di aver onorato i debiti nei confronti dei fornitori della S.r.l. (gran parte dei quali chirografari) ritardando il pagamento dei debiti tributari relativi all'attività professionale in proprio, in spregio alle cause di prelazione.

Inammissibile per carenza requisito di cui al comma 2

Tribunale Milano 26 ottobre 2021

Il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012 per carenza del presupposto reddituale di cui al comma 2.

Non è, dunque, ammissibile l'esdebitazione del debitore incapiente quando l'ammontare dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente quello di deposito dell'istanza eccede il limite quantitativo previsto dalla legge e pari all'ammontare della pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo famigliare.

Nel caso di specie, la soglia del reddito minimo del debitore è pari ad € 18.292,40, essendo il nucleo familiare composto da 3 persone; mentre il reddito dell'istante per l'anno 2020 è stato pari ad € 18.796,62. Pertanto, eccedendo il reddito dell'istante la soglia di cui al comma 2 dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 di € 578,80, il beneficio dell'esdebitazione a zero del debitore incapiente non è concedibile.

Inammissibile per carenza requisito di cui al comma 2

Tribunale Mantova 22 febbraio 2022

Il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012 (dichiarando l'apertura della procedura di liquidazione richiesta in subordine) atteso che il reddito dell'istante (determinato anche detratte le spese di mantenimento) è superiore al limite di cui al comma 2 della suindicata norma, posto che l'assegno sociale (pari a € 460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella all. 1 del d.p.c.m. 5.12.2013 n. 159 corrisponde a € 8.975,46, limite che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 26 ottobre 2021) deve considerarsi come criterio discretivo per l'ammissione al beneficio.

Tribunale Latina 23 settembre 2021

Il Giudice ha concesso l'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012 all'istante senza disporre l'improcedibilità e/o la sospensione delle procedure esecutive pendenti o che potranno essere avviate nei successivi quattro anni considerato che l'esdebitazione in sé risulta comportare – quale effetto normativamente tipico – la liberazione del debitore da qualsiasi eventuale debito residuo non soddisfatto nei limiti e termini di legge.

Tribunale Macerata 26 luglio 2021

Il Giudice in applicazione dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 ha concesso l'esdebitazione ordinando:

i) alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successiva al decreto, di redigere ogni anno, per la durata di quattro anni, la dichiarazione annuale (sia positiva che negativa) relativa alle utilità sopravvenute alla emissione del decreto e di depositarla presso l'OCC;

ii) all'OCC, di provvedere ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Il Giudice ha ritenuto che la ricorrente non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, disponendo, con una figlia a carico, solo del proprio reddito da lavoro dipendente, oltre al contributo del marito al mantenimento della figlia. Il reddito annuo, a fronte delle proprie esposizioni debitorie, è di € 5.591,29, certamente insufficiente al mantenimento di un dignitoso tenore di vita determinato dal legislatore in un importo pari all'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tribunale Ravenna 22 luglio 2021

Il Giudice, in applicazione dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 ha disposto nei confronti della ricorrente:

i) l'inesigibilità dei debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;

ii) il deposito, entro il 30 di ogni mese dei prossimi 4 anni, di una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore.

Riservandosi ogni provvedimento circa la comparizione della debitrice per acquisire ulteriori informazioni e dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori.

Nella fattispecie, la ricorrente, disoccupata e priva di beni, non ha posto in essere atti depauperativi o dispositivi, né è risultata responsabile della chiusura della propria attività artigiana, riconducibile a contingenze di mercato e di settore. Pertanto, il Giudice, ha evidenziato che al fine dell'applicazione del nuovo art. 14 quaterdecies L. 3/2012 riguardante il "debitore incapiente", il decreto di esdebitazione può essere reso riscontrando il presupposto oggettivo negativo, rappresentato dalla assenza di alcuna utilità da offrire, all'attualità o secondo previsione attendibile, ai propri creditori, nonché il presupposto soggettivo della meritevolezza, in considerazione della natura premiale dell'istituto, che il giudice deve accertare in positivo.

In più, per il Giudice, il complesso calcolo sull'ISEE del nucleo famigliare operato dal gestore nella fase iniziale della procedura non è rilevante, dovendo al limite essere riproposto in sede di dichiarazione annuale.

Tribunale Milano 8 giugno 2021

Con ricorso, l'istante ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio fondata unicamente sull'apporto di finanza esterna di un famigliare.

Il Giudice, motivando che la “finanza esterna” non trova spazio nelle procedure di liquidazione in quanto non può essere considerata bene proprio del debitore tale da rientrare nella nozione di beni ex art. 14 ter ss. L. 3/2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio e ha chiesto di riqualificare la domanda nella procedura di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 poi successivamente accolta.


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