Notifica del decreto ingiuntivo a soggetto diverso dal reale debitore

Giusi Ianni
22 Settembre 2022

La pronuncia esamina le problematiche correlate alla notifica del provvedimento monitorio ad un soggetto diverso dall'effettivo debitore.
Massima

Allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal reale debitore, ma che tale potrebbe essere considerato a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, all'effettivo riscontro di tali ambiguità, in sede di opposizione, consegue la declaratoria del difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, con le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio.

Il caso

L'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Mediofactor srl, quale cessionaria di altro soggetto, in relazione al credito maturato per la fornitura, da parte della cedente, di cinquecentomila copie dell'Agenza della Croce Rossa per l'anno 2009. L'opponente, in particolare, deduceva che il provvedimento monitorio, emesso a carico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana”, risultava idoneo a generare equivoco sull'identificazione del soggetto tenuto al pagamento, essendo privo dell'indicazione sia del codice fiscale che della sede dell'ingiunto, quest'ultima, peraltro, individuata nel solo ricorso per ingiunzione e costituente sede comune tanto al predetto Ente strumentale, quanto all'Associazione della Croce Rossa Italiana, soggetto privato al quale il d.lgs. 172/2012, art. 1, comma 1, trasferiva le funzioni già proprie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, senza però che venisse disposta l'estinzione del precedente ente di diritto pubblico. Il provvedimento monitorio - secondo la prospettazione dell'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana - era stato, inoltre, notificato dal creditore ingiungente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la competente Avvocatura distrettuale di Milano, r.d. 1611/1933, ex art. 11, con ciò integrandosi un ulteriore vizio suscettibile di invalidare l'iniziativa dell'opposta. All'opposizione resisteva Mediofactor srl, eccependo il difetto di legittimazione dell'opponente, sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso nei confronti del diverso soggetto della Associazione della Croce Rossa Italiana. L'opposizione era accolta in primo grado, ma la sentenza relativa era riformata dalla Corte d'Appello di Milano, la quale, in accoglimento del gravame di Mediofactor, dichiarava inammissibile l'opposizione, osservando che, nella specie, non vi era prova del fatto che la notifica del decreto ingiuntivo fosse avvenuta all'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, anziché all'Associazione della Croce Rossa Italiana (la quale, difatti, proponeva autonoma opposizione, che dava origine ad un diverso giudizio, anch'esso contemporaneamente pendente), e, inoltre, non vi era "alcun dubbio sull'effettiva identità del debitore", oltre che sul "soggetto effettivamente destinatario della notificazione", vale a dire l'Associazione di diritto privato denominata Associazione della Croce Rossa Italiana. Poiché, quindi, la trasmissione dell'ingiunzione ad un soggetto estraneo non lo trasformava in parte, l'Ente strumentale non era legittimato a proporre opposizione avverso la stessa, non potendo determinarsi nei suoi confronti la formazione di cosa giudicata.

La questione

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano ricorreva, infine, per cassazione l'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, sulla base di un unico motivo, con cui denunciava la violazione degli artt. 81 e 91 c.p.c., insistendo, in particolare, nella propria legittimazione a proporre opposizione, stante l'incertezza sull'effettiva identità dell'ingiunto, qualificato, nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ora come "Croce Rossa Italiana", ora come "Associazione Italiana della Croce Rossa" ed indicato, nel decreto ingiuntivo, come "Associazione Italiana della Croce Rossa" senza indicazione del codice fiscale e della sede del soggetto intimato. Il ricorso era accolto dalla Suprema Corte.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di legittimità osservavano in particolare che la Corte d'Appello di Milano, pur avendo correttamente richiamato il principio secondo cui, qualora, nel procedimento per ingiunzione, «possa esservi dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore, ovvero del soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta ed al quale l'ingiunzione è diretta, ed il soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste la legittimazione a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ed in tal caso l'accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo della individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio» (così Cass. Civ. sez. II, 7 giugno 2013, n. 14444), non faceva corretta applicazione del principio stesso nel caso al suo esame, omettendo di spiegare le ragioni per le quali non sussisteva, alla luce delle circostanze rappresentate dall'opponente, quella condizione di obiettiva incertezza che legittimava il destinatario della notificazione a proporre l'opposizione. Infatti, lo scopo dell'opposizione, in un caso siffatto, non è - in senso proprio - la “revoca” del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto il riconoscimento, in favore dell'opponente, del difetto di titolarità dello stesso, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, evenienza che è, peraltro, da rilevarsi anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi giudizio, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent., 16 febbraio 2016, n. 2951). Ciò permetteva di superare il rilievo svolto dalla controricorrente secondo cui «l'opposizione spiegata da un soggetto estraneo all'intimato avrebbe effetti nei confronti dell'effettivo intimato e sul decreto ingiuntivo ad esso diretto», posto che, appunto, scopo dell'iniziativa assunta, ex art. 650 c.p.c., dal soggetto destinatario della notificazione di un provvedimento monitorio recante indicazioni ambigue, è solo quella di far accertare l'insussistenza della sua posizione di soggetto obbligato verso il creditore ingiungente, impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo esecutivo verso di esso. Veniva, quindi, richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando il decreto ingiuntivo «venga notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ovvero quando si versi in situazione di omonimia o di particolare ambiguità in ordine all'identità del debitore ingiunto, la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c., da parte del soggetto ‘terzo' rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con la quale si intenda contestare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione» (Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17802). Nel caso di specie, dalla disamina dell'opposizione si evinceva, ad avviso dei giudici di legittimità, che lo scopo avuto di mira dell'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana fosse - al di là del riferimento alla "revoca" del provvedimento monitorio - solo quello di far accertare la sua estraneità al rapporto obbligatorio dedotto con il ricorso per ingiunzione, tant'è che anche con il ricorso per Cassazione tale soggetto non si doleva della mancata revoca del decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, del fatto che il giudice di merito non aveva tratto, dal riconoscimento del difetto della sua posizione debitoria, le dovute conseguenze in punto di spese di lite, come è reso evidente dal fatto che il motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c.. La sentenza impugnata veniva, quindi, cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano, affinché si adeguasse al seguente principio di diritto: «allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore dell'opposto a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, qualora sia riscontrata l'effettiva ambiguità di tali indicazioni, va dichiarato il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, traendone le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio».

Osservazioni

In linea di principio, qualora il decreto ingiuntivo venga notificato ad un soggetto diverso dalla parte intimata (cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento) la notificazione non trasforma il terzo in parte, sicché tale soggetto non è legittimato alla proposizione dell'opposizione, non essendo nei suoi confronti il provvedimento suscettibile di acquistare autorità di giudicato (Cass. Civ. sez. II, sent., 18 giugno 1992, n. 7523). Tale principio, tuttavia, vale unicamente per l'ipotesi in cui non sussista alcuna incertezza sull'identità del soggetto ingiunto e sulla sua non coincidenza soggettiva con la persona destinataria della notifica. Qualora, invece, vi sia omonimia o sussista dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore rispetto al soggetto destinatario della notificazione, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione, anche tardiva, al fine di far accertare l'insussistenza della sua posizione di soggetto obbligato verso il creditore ingiungente, impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo esecutivo nei suoi confronti. In tal caso, infatti, l'interesse che sorregge l'opponente non è quello di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, bensì, appunto, quello di far accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, evitando che possa essere avviata un'azione esecutiva nei suoi confronti, con ogni conseguenza anche in punto di spese di giudizio. Sul punto, peraltro, vi sono pronunce di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 5 maggio 2011, n. 9911; Cass. Civ. sez. II, sent. 28 maggio 2015, n. 11040) che sembrano configurare in capo al destinatario della notifica, suscettibile di essere considerato debitore in ragione delle insufficienti indicazioni contenute nel ricorso, un vero e proprio onere di interporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile, come nel procedimento ordinario, la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato. In tali casi, in altri termini, l'accertamento da compiere investirebbe anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione delle parti del rapporto obbligatorio, quale elemento contestabile solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche in sede di opposizione all'esecuzione. Non sono mancate, tuttavia, anche a fronte del caso di omonimia o incertezza sull'identificazione del soggetto ingiunto, pronunce in forza delle quali la mancata proposizione dell'opposizione (anche tardiva) a decreto ingiuntivo non preclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc ove con essa si intenda contestare la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione, trattandosi di accertamento non esteso al fatto costitutivo del credito (Cass. Civ. sez. III, 30 agosto 2011, n. 17802; Cass. Civ. sez. II, sent., 7 giugno 2013, n. 14444). Tale ultima soluzione, attraverso il richiamo alla citata sentenza n. 17802/2011, sembra condivisa, benché incidentalmente, anche dalla pronuncia in commento e avvalorata dalle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 2951/2016 (Cass. Civ. Sez. Un., sent., 16 febbraio 2016, n. 2951), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi giudizio, se risultante dagli atti di causa.

Riferimenti

A corredo della sentenza in commento si vedano le sentenze in essa menzionate, Cass. Civ. sez. II, sent., 7 giugno 2013, n. 14444; Cass. Civ. sez. III, 5 maggio 2011, n. 9911; Cass. Civ. sez. III, 30 agosto 2011, n. 17802.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.