Il Fallimento può provare la natura simulata dell'alienazione di quote societarie da parte del fallito
22 Settembre 2022
In relazione al negozio di simulato concluso dal fallito, avente ad oggetto l'alienazione di quote societarie e che si intende inficiare, la curatela fallimentare assume la posizione di terzietà, ex art. 1417 c.c., e può, pertanto, fornire la prova dell'avvenuta simulazione con ogni mezzo, e dunque anche mediante il ricorso a indici e presunzioni. Costituiscono elementi presuntivi della simulazione, tra gli altri: il dissesto del debitore, la causa simulandi, quale quella di volersi sottrarre alla improvvisa responsabilità di un obbligo, l'essersi con la vendita l'alienante spogliato di ogni suo avere, il prezzo di gran lunga inferiore al valore della cosa venduta, il patto di riscatto.
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