La Relazione della Corte di cassazione sulle principali novità del Codice della crisi d'impresa
21 Settembre 2022
La Relazione n. 87, pubblicata lo scorso 15 settembre, si concentra sui principi del nuovo Codice e sulle principali novità che esso contiene rispetto alla previgente normativa. 1L'obiettivo di fondo, che costituisce la pietra angolare della riforma, è la conservazione dell'impresa in attività; ciò si riflette anche nella nozione di crisi, che viene definita, nell'art. 2, comma 1, lett. a), in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza. Funzionali alla salvaguardia dell'impresa, e alla rilevazione tempestiva della crisi, sono gli assetti organizzativi, di cui ogni impresa deve dotarsi: “si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di “adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori”. In sostanza, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui all'art. 3, comma 1 e gli assetti di cui al comma 2, devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. Strettamente correlato al dovere di costituire adeguati assetti, vi è quello di segnalazione, in capo all'organo di controllo: la “sinergia tra le due disposizioni è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti”. Secondo la Relazione, dunque, il ruolo dell'organo di controllo è centrale ed anzi, a questo proposito, una notazione critica riguarda l'ulteriore rinvio dell'obbligo di costituzione dell'organo di controllo di cui all'art. 379 CCI. La Relazione, inoltre, esamina, la nuova disciplina in tema di: segnalazione dei creditori pubblici qualificati; clausole generali e prededuzione; composizione negoziata; piano attestato di risanamento ed accordi esecutivi; accordi di ristrutturazione dei debiti; concordato preventivo liquidatorio e in continuità; trattamento dei crediti erariali (c.d. transazione fiscale); liquidazione giudiziale che sostituisce il fallimento; sovraindebitamento ed esdebitazione del debitore. incapiente
|