La Relazione della Corte di cassazione sulle principali novità del Codice della crisi d'impresa

La Redazione
21 Settembre 2022

L'Ufficio del Massimario della Cassazione analizza, nella Relazione n. 87, i principi e le novità più significative introdotte con il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 83/2022, di attuazione della Direttiva Insolvency.

La Relazione n. 87, pubblicata lo scorso 15 settembre, si concentra sui principi del nuovo Codice e sulle principali novità che esso contiene rispetto alla previgente normativa.

1L'obiettivo di fondo, che costituisce la pietra angolare della riforma, è la conservazione dell'impresa in attività; ciò si riflette anche nella nozione di crisi, che viene definita, nell'art. 2, comma 1, lett. a), in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza.

Funzionali alla salvaguardia dell'impresa, e alla rilevazione tempestiva della crisi, sono gli assetti organizzativi, di cui ogni impresa deve dotarsi: “si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di “adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori”.

In sostanza, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui all'art. 3, comma 1 e gli assetti di cui al comma 2, devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Strettamente correlato al dovere di costituire adeguati assetti, vi è quello di segnalazione, in capo all'organo di controllo: la “sinergia tra le due disposizioni è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti”.

Secondo la Relazione, dunque, il ruolo dell'organo di controllo è centrale ed anzi, a questo proposito, una notazione critica riguarda l'ulteriore rinvio dell'obbligo di costituzione dell'organo di controllo di cui all'art. 379 CCI.

La Relazione, inoltre, esamina, la nuova disciplina in tema di: segnalazione dei creditori pubblici qualificati; clausole generali e prededuzione; composizione negoziata; piano attestato di risanamento ed accordi esecutivi; accordi di ristrutturazione dei debiti; concordato preventivo liquidatorio e in continuità; trattamento dei crediti erariali (c.d. transazione fiscale); liquidazione giudiziale che sostituisce il fallimento; sovraindebitamento ed esdebitazione del debitore. incapiente

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