Conversione decreto aiuti bis: responsabilità attenuata dei cessionari dei crediti fiscali e installazione semplificata di vetrate panoramiche

Redazione scientifica
22 Settembre 2022

Il Decreto Aiuti Bis convertito in legge contiene modifiche alla disciplina della cessione del credito per i bonus edilizi prevedendo la responsabilità solidale solo in caso di dolo e colpa grave. Inoltre, in materia edilizia, sono state semplificate le norme per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili.

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2022 n. 221 la legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Tra le principali novità, la nuova responsabilità attenuta in materia dei bonus edilizi e la semplificazione dell'installazione dei c.d. VEPA.

Nuova responsabilità attenuta del cessionario. L'art. 33-ter, d.l. n. 115/2022 (convertito con l. n. 142/2022) prevede che all'art. 14, d.l. n. 50/2022 (conv. con l. 91/2022), dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti 1-bis.1 e 1.bis.2.

In particolare, il comma 1-bis.1 (in integrazione dell'art. 121, comma 6, d.l. n. 34/2020), prevede che dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Quindi, la nuova disposizione sarà del seguente tenore: “Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”. Inoltre, secondo quanto indicato dal comma 1-bis.1 dell'art. 14 del d.l. n. 50/2022, le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato d.l. n. 34/2020.

Il successivo nuovo comma 1-bis.2, invece, prevede che per i crediti di cui all'articolo 121 d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121 d.l. n. 34/2020, il cedente, (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) che coincida con il fornitore, acquisisce ora per allora - ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 d.l. n. 34/2020 ai soli casi di dolo e colpa grave - la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili. L'art. 33-quater, d.l. n. 115/2022 (convertito con l. n. 142/2022) modifica l'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, introducendo, dopo la lett. b) la nuova lett. b-bis). Dunque, secondo la nuova disposizione, richiamando quanto precisato dal citato art. 6 (edilizia libera) il Legislatore ha previsto che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo

- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;

- tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

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