Il litisconsorzio nei casi di responsabilità degli amministratori di società

26 Settembre 2022

In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società, ex artt. 2393 e 2394 c.c., sussiste litisconsorzio facoltativo.

In caso di atti di mala gestio da parte di più amministratori di società per azioni, la loro responsabilità ex art. 2393 e 2394 c.c. configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario? E' necessario, cioè, agire in giudizio contro tutti gli amministratori o è possibile convenire solo uno o alcuni di essi?

In ipotesi di azione di responsabilità promossa contro amministratori di società ex artt. 2393 e 2394 c.c., si configura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo.

La soluzione trova l'avallo di consolidati principi giurisprudenziali e dottrinali.

Le norme principali che disciplinano il presente quesito sono l'art. 2392, 2393, 2394, 1299 c.c.

Il caso preso in esame configura l'ipotesi in cui un amministratore di s.p.a., con l'acquiescenza colposa degli altri, compie atti di cattiva gestione procurando un danno accertato alla società. In questi casi la società che agisca in giudizio per ottenere la condanna ex art. 2393 e 2394 c.c., deve citare tutti gli amministratori o può citarne uno solo sulla base della responsabilità solidale che grava sui membri del consiglio di amministrazione?

Precisiamo intanto che i sopra citati articoli del codice civile prevedono l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393) e le ipotesi di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394). Tali norme sono precedute dall'art. 2392 c.c. il quale introduce, al primo comma, una specifica ipotesi di responsabilità solidale in capo agli amministratori: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.”. Essendo quindi la responsabilità di tipo solidale, è possibile agire per l'intero nei confronti di uno solo degli amministratori il quale, a sua volta, avrà azione di regresso verso gli altri.

Un'altra precisazione si pone in via preliminare: l'azione di responsabilità non potrebbe essere promossa impersonalmente contro il consiglio di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. Civ., 22 giugno 1990, n. 6278), ma deve essere promossa contro uno o più amministratori, o addirittura contro tutti gli amministratori (App. Milano, 16 giugno 1995).

Fatte queste necessarie premesse la risposta al quesito deve necessariamente essere nel senso della facoltatività e non dell'obbligatorietà del litisconsorzio. Come ha infatti chiarito la Suprema Corte (Cass. Civ., 25 luglio 2008, n. 20476) in tema di azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., si versa in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio in quanto la responsabilità di amministratori e sindaci per fatti di mala gestio configura un'ipotesi di obbligazione solidale in presenza della quale non sussiste litisconsorzio necessario (cfr. Cass. nn. 1760/1981, 5341/1981) di guisa che il creditore è sempre libero, proprio in forza del principio della solidarietà, di scegliersi il convenuto e di limitare la domanda soltanto a taluno degli obbligati, salva in ogni caso la facoltà del convenuto prescelto di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c., i coobbligati o agire separatamente in regresso contro di loro ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Dunque, la società è libera di agire in giudizio contro uno qualunque degli amministratori; sicché il litisconsorzio è facoltativo. Vi è però un caso in cui gli amministratori possono liberarsi dal vincolo della solidarietà: è il caso di “funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori” (art. 2392 comma 1). Secondo la dottrina più recente (Sanfilippo) la regola della solidarietà vale solo come criterio presuntivo: il singolo amministratore potrà sempre dare la prova contraria dimostrando di essere estraneo al vincolo di solidarietà sulla base dell'ultima parte dell'art.2392 c.c. comma 1.

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