Licenziamento e atto scritto: la comunicazione può essere indiretta

Teresa Zappia
26 Settembre 2022

Il quesito affronta la questione se il recesso datoriale sia stato formalizzato in una determina dirigenziale di collocamento a riposo, non potrebbe ritenersi mancante la forma scritta.

La volontà di recesso e le relative ragioni possono essere indicati legittimamente in una determina dirigenziale a prescindere dalla consegna in copia conforme dell'atto al lavoratore? Può rilevare una conoscenza indiretta della D.D.?

In base all'art.2 L. n. 604/66, la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, per cui sia l'intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi - ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta - devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, a nulla rilevando che il lavoratore ne abbia avuto comunque conoscenza aliunde.

Tuttavia, qualora il recesso datoriale sia stato formalizzato in una determina dirigenziale di collocamento a riposo, non potrebbe ritenersi mancante la forma scritta.

Si è osservato che, in tema di forma del licenziamento, la disposizione normativa sopra citata esige a pena di inefficacia che il recesso del datore sia comunicato al lavoratore per iscritto, non prescrivendo specifiche modalità di comunicazione ma solo la forma che la determinazione datoriale deve possedere.

Ne consegue che, non sussistendo per il datore l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di recedere dal contratto di lavoro può essere comunicata al dipendente anche in forma indiretta, purché chiara.