Gli eredi del portinaio sono obbligati al rilascio dei locali della portineria
21 Settembre 2022
In un caso recente, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla rivendicabilità dei locali in uso al portinaio da parte delle eredi al decesso di questo. Nonostante la proprietà di tali locali fosse comune per espressa previsione del relativo regolamento condominiale, regolarmente trascritto, il portinaio, con moglie e figlia, aveva continuato ad abitarci anche a seguito delle sue dimissioni in forza di un contratto di locazione. Alla cessazione di tale contratto, le eredi dell'ex portinaio, medio tempore deceduto, avevano continuato ad abitarvici rifiutandosi di rilasciarlo e contestandone la proprietà comune dell'appartamento. Il Condominio si rivolse al Tribunale, il quale dichiarò la proprietà condominiale del bene con ordine alle convenute di rilasciare lo stesso; medesimo esito ebbe il gravame proposto dalle soccombenti, che confermò le decisioni assunte in primo grado confermando che le previsioni del regolamento condominiale in merito alla natura comune del bene fossero sufficienti per respingere le pretese delle asserite proprietarie. Con ricorso per Cassazione, le eredi del portinaio hanno lamentato l'insufficienza della prova posta a fondamento dei meriti di primo e secondo grado, non avendo i Giudici considerato l'espressa destinazione di tali locali consolidatasi nel tempo. Rigettando il ricorso, i Supremi Giudici, hanno ribadito il principio già affermato (Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2022, n. 13317) secondo il quale ‹‹in tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, […], risultante dall'art. 1117 c.c. – il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria – può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari›› (Cass. sez. un., 7 luglio 1993, n. 7449). Con riferimento alle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., il giudice di merito deve accertare se all'atto di alienazione dei singoli appartamenti del fabbricato, vi sia stata una destinazione, espressa o di fatto, all'uso comune, dovendosi altrimenti escludere tale natura. Nella fattispecie in questione è il regolamento condominiale ad attribuire tale natura ai locali oggetto della lite. Per tale motivo, la Corte rigetta il ricorso presentato dalle eredi del portinaio.
Fonte: dirittoegiustizia.it |