La non impugnabilità dei ruoli investe anche i giudizi tributari anteriori

Giuseppe Durante
28 Settembre 2022

Con la sentenza n. 26283, depositata il 6 settembre scorso, le Sezioni Unite hanno affermato che la nuova disciplina sulla non impugnabilità dei ruoli, di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, si applica anche ai giudizi tributari pendenti. L'Autore analizza i profili problematici della pronuncia.
Premessa

È finalmente arrivatala tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) che si è espressa sulla “efficacia temporale” (ex tunc o ex nunc) della discussa novella disposta in tema di “riscossione a mezzo ruolo” dall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021 che ha legittimato l'inserimento del comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 in vigore dal 21 dicembre 2021.

La questione della decorrenza della nuova disciplina sulla non impugnabilità dei ruoli

In particolare, era sorto l'interrogativo in ordine alla decorrenza della novella in questione; ossia, se reputarla quale jus superveniens e, quindi, ritenerla vigente dopo il 21 dicembre 2021 oppure attribuirle efficacia retroattiva andando, pertanto, ad interessare anche i giudizi tributari pendenti attivati prima del 21 dicembre 2021; ossia, prima dell'entrata in vigore della novella.

Sulla questione, il 6 settembre scorso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte, investite del problema a seguito dell'Ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 4256/2022, con la quale i giudici di Palazzaccio hanno chiesto alle Sezioni Unite di cimentarsi sulla decorrenza della nuova norma.

L'intervento delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 26283, depositata il 06 settembre 2022, il massimo consesso ha dissolto i dubbi sulla questione.

Si tratta di una pronuncia che non mancherà di alimentare discussioni, considerando l'impatto dirompente che avrà su centinaia di procedimenti attualmente pendenti davanti ai giudici tributari di merito, nei quali l'oggetto del contendere con l'AdER e con l'ente impositore è proprio l'impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato dall' agente della riscossione attraverso il quale il contribuente, attivando quella che è stata definita la tutela immediata ha eccepito sub judice la mancata notifica di cartelle di pagamento o avvisi di accertamento non notificati o invalidamente notificati al soggetto destinatario dell'atto/atti richiamati nell'estratto di ruolo. Centinaia di procedimenti tributari pendenti rischiano, pertanto, di essere estinti con conseguente cessata materia del contendere, a seguito della sopravvenuta inammissibilità dell'azione giudiziale, che potrà essere rilevata d'ufficio dai Collegi tributari aditi; oppure, segnalata dalla stessa AdER costituita in giudizio in qualità di parte resistente che con una semplice nota difensiva potrà formalizzare l'espresso richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo con conseguente estinzione del giudizio.

Tanto rilevato, ai sensi dell'art.363 c.p.c. il principio generale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dispone che:“ in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si appllica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo l'interesse alla tutela immediata, a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono altresì manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,101, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione".

Ciò che potrà essere rilevante, al fine di evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per i giudizi tributari pendenti è dare prova tangibile al giudice tributario adito in ordine alla configurabillità di un “pregiudizio sussistente al momento della presentazione del ricorso.

Quello che non è ancora chiaro da una lettura della sentenza in commento è se debba necessariamente trattarsi di uno dei pregiudizi tassativamente richiamati dall'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602/1973, ossia:

a) pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;

b) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione;

c) perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amminstrazione);

oppure, se è sufficiente dare prova sulla configurabilità di un qualsiasi pregiudizio anche diverso rispetto a quelli tassativamente contemplati dalla novella che, in quanto tale, possa avere legittimato l'azione giudiziale previa impugnazione dell'estratto di ruolo lamentando il contribuente la mancata notifica o l'irrituale notifica di una o più cartelle di pagamento o intimazioni di pagamento emesse e notificate dall'AdER, facendo pertanto salva la possibilità di impugnare da subito (tutela immediata) cartelle di pagamento evidentemente prodromiche rispetto alla notifica di atti esecutivi successivi in grado di incidere già sul patrimonio mobiliare o immobiliare del contribuente.

Da una attenta lettura della sentenza in commento, sembra che l'onere della prova a carico del ricorrente relativamente ai giudizi tributari incardinati prima del 21 dicembre 2022 possa avere ad oggetto unicamente la configurabilità dei pregiudizi indicati dalla novella. Se così dovesse essere, risulterà evidentemente circoscritto il campo d'azione entro il quale il contribuente potrà evitare, in sede probatoria, la dichiarazione di inammissibilità del giudizo tributario che lo vede parte.

Vero è che tale assunto implicherebbe indubbiamente problemi di costituzionalità estensibili anche ai nuovi ricorsi, concretizzandosi, in tal caso, una evidente disparità di trattamento tra la tutela giurisdizionale assicurata dalla novella (art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973) ai rapporti con la P.A. rispetto a quelli riconducibili a soggetti privati ai cui è preclusa qualsivoglia tutela giurisdizionale (immediata), se non dopo la notifica di atti esecutivi da parte dell'AdER.

Certo è che la sentenza delle Sezioni Unite ha sicuramente alimentato un clima di tensione, oltre che di incertezza sul destino di centinaia di procedimenti tributari, che rischiano di essere vanificati con un semplice colpo di spugna.

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