Trasferimento d'azienda e crisi di impresa
30 Settembre 2022
L'art. 47, co. 4-bis, L. n. 428/1990 può essere interpretato nel senso di consentire alle parti, in sede di accordo, di non procedere al trasferimento di alcuni lavoratori presso il cessionario, così disapplicando l'art. 2112 c.c.?
L'art. 368, co. 4 lett. b, D.lgs. n. 14/2019, sostituendo il comma 4-bis dell'art. 47 L. n. 428/1990, ha espressamente previsto che, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con finalità di salvaguardia dell'occupazione, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, l'art. 2112 c.c. trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo.
Tale disposizione normativa ha rappresentato una conferma della precedente giurisprudenza di legittimità in base alla quale – tenuto conto dell'orientamento espresso dalla CdgUE - l'unica lettura coerente con la direttiva n. 2001/23/CE dell'art. 47 prefato deve distinguere tra le fattispecie considerate dal comma 5 e dal comma 4-bis del medesimo articolo.
Nello specifico, l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. costituisce la regola nell'ipotesi regolata dall'art. 47, co. 5 (trasferimento di imprese, o parti di esse, il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso); diversamente, per le ipotesi di cui al comma 4-bis, mirandosi a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa, la regola è quella dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., ammettendosi solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, senza che ciò possa autorizzare una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori al cessionario. |