Perentorietà del termine ex art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

30 Settembre 2022

L'art. 152 c.p.c., relativo alla natura dei termini fissati per il compimento degli atti del processo, non è applicabile al procedimento disciplinare, né ciò può affermarsi in ragione dell'estensione della disposizione suddetta anche agli atti del procedimento amministrativo.

Il termine di cui all'art. 55-ter D.lgs. n. 165/2001, per la riattivazione del procedimento disciplinare, può ritenersi ordinatorio alla luce del principio generale di cui all'art. 152 c.p.c., essendo esso stato esteso agli atti del procedimento amministrativo?

L'art. 152 c.p.c., relativo alla natura dei termini fissati per il compimento degli atti del processo, non è applicabile al procedimento disciplinare, né ciò può affermarsi in ragione dell'estensione della disposizione suddetta anche agli atti del procedimento amministrativo.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, infatti, il procedimento disciplinare non è espressione di un potere autoritativo ma – analogamente a quanto avviene nell'impiego privato - è correlato al potere datoriale di direzione e di conformazione della prestazione lavorativa, il quale comprende anche l'applicazione di sanzioni disciplinari.

La previsione di queste ultime, d'altronde, non garantisce interessi generali della collettività ma quello del datore al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

Con riferimento al termine fissato ex lege per la ripresa o il riavvio del procedimento disciplinare (art. 55-ter D.lgs. n. 165/2001) si è ritenuto che lo stesso persegua la medesima finalità di quello previsto per la contestazione - la quale, si rammenta, deve essere rinnovata - sicché garantisce anch'esso la tempestività dell'azione disciplinare.

I due termini, pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono essere assimilati, con riconoscimento della natura perentoria. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 55-ter prefato, dunque, determina la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, a prescindere dall'accertamento in concreto dell'incidenza della violazione sul diritto di difesa.

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