Il calcolo del danno differenziale presuppone una quantificazione monetaria della percentuale d'invalidità
03 Ottobre 2022
Con una recente sentenza riguardante il risarcimento dei danni derivanti da trattamento diagnostico errato, la Corte di Cassazione si è soffermata sui criteri utilizzati per il calcolo del danno differenziale. Con decisione di primo grado confermata in Appello, veniva riconosciuta a un uomo una somma a titolo di risarcimento per i trattamenti ortopedici e traumatologici errati che avevano comportato un aggravamento della frattura riportata a seguito di un incidente. La somma riconosciuta era stata commisurata alla percentuale di invalidità ottenuta sottraendo dalla percentuale complessiva accertata dal ctu quella ascrivibile ai postumi permanenti che sarebbero comunque derivati dall'incidente.
Ricorre per Cassazione il danneggiato, lamentando l'errata quantificazione del danno, operata disattendendo i principi in materia di danno differenziale. Il giudice di prime cure aveva, invece, quantificato il danno commisurandolo ad una percentuale di invalidità, senza calcolare il valore monetario dell'invalidità complessiva, da cui sottrarre il valore monetario corrispondente a quello causato dalle menomazioni preesistenti concorrenti (la frattura ossea così come causata dall'incidente occorso).
La ratio di suddetto metodo di calcolo è che costituiscono danno risarcibile le funzioni vitali perdute e non il grado di invalidità, che ne rappresenta solo una misura convenzionale; ebbene, mentre la misura convenzionale cresce secondo una progressione aritmetica, le privazioni delle funzioni vitali crescono in misura più che proporzionale rispetto a tale misura e, pertanto, ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Un metodo di calcolo basato solo sulla percentuale di invalidità e non sul corrispondente valore monetario, finiscono per frustrare tale principio. Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |