Il rischio concreto nell'esecuzione dell'attività lavorativa
04 Ottobre 2022
Se l'infortunio del lavoratore è connesso allo svolgimento da parte dello stesso di un'attività non rientrante nelle mansioni assegnate, in assenza di un incarico espresso del datore, può parlarsi di rischio eccentrico?
La più recente giurisprudenza, nell'accertamento del c.d. “rischio eccentrico”, sembra aver superato il criterio dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore, attribuendo rilevanza al fatto che il comportamento tenuto attivi un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore-garante.
Nell'individuare l'area di rischio oggetto di gestione, al fine di accertarne l'eventuale eccentricità, il giudice deve procedere in termini astratti (rischio tipologico), ma deve tenere conto anche della concreta attività svolta dal lavoratore e delle condizioni in cui essa è eseguita.
Ne consegue che il nesso eziologico tra la condotta del datore e l'evento non potrebbe ritenersi interrotto per il solo fatto dell'esecuzione da parte dell'infortunato di un'attività non rientrante nelle sue specifiche mansioni, dovendosi valutare, con riferimento alla concreta attività svolta dal dipendente ed alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, il rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività medesima. In altri termini è necessario valutare l'eventuale eccentricità del rischio con riferimento al caso concreto, compresi gli specifici rapporti tra il gestore del rischio (datore) ed il lavoratore infortunato, ad esempio accertando se il datore avesse in altre circostanze richiesto l'esecuzione di altra attività lavorativa rispetto a quella rientrante nelle mansioni assegnate, ovvero se allo stesso fosse noto l'abituale svolgimento di attività ulteriori da parte del dipendente anche senza specifico incarico. |