Disabilità grave del familiare assistito e divieto di trasferimento del lavoratore

04 Ottobre 2022

Il quesito affronta la questione del trasferimento del lavoratore in caso di disabilità familiare.

Ai fini del divieto di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/92, il consenso del lavoratore può ritenersi necessario anche se la disabilità del familiare assistito non è grave?

Con riferimento alla “gravità” richiesta dall'art. 33 L. n.104/1992 la Corte di Cassazione ha assunto una posizione interpretativa che supera la lettera della norma e si pone in una direzione costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 3, co. 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con la L. n. 18/2009.

In una prospettiva tesa alla tutela della persona disabile, dunque, il trasferimento del lavoratore è stato ritenuto vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configura come grave, a meno che il datore, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Il giudice sarà tenuto a valutare la serietà e la rilevanza - sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza - dell'handicap sofferto dal familiare assistito a prescindere dalla documentata gravità, unitamente alle esigenze produttive addotte dal datore e giustificanti il mutamento della sede lavorativa.

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