Disabilità grave del familiare assistito e divieto di trasferimento del lavoratore
04 Ottobre 2022
Ai fini del divieto di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/92, il consenso del lavoratore può ritenersi necessario anche se la disabilità del familiare assistito non è grave?
Con riferimento alla “gravità” richiesta dall'art. 33 L. n.104/1992 la Corte di Cassazione ha assunto una posizione interpretativa che supera la lettera della norma e si pone in una direzione costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 3, co. 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con la L. n. 18/2009.
In una prospettiva tesa alla tutela della persona disabile, dunque, il trasferimento del lavoratore è stato ritenuto vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configura come grave, a meno che il datore, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Il giudice sarà tenuto a valutare la serietà e la rilevanza - sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza - dell'handicap sofferto dal familiare assistito a prescindere dalla documentata gravità, unitamente alle esigenze produttive addotte dal datore e giustificanti il mutamento della sede lavorativa. |