Falso in bilancio e bancarotta documentale: quale il rapporto giuridico tra le due fattispecie?
05 Ottobre 2022
«L'assoluzione dal reato di falso in bilancio seguito dal fallimento non interferisce sulla decisione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quello di bancarotta documentale propria concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e non di bilanci, costituenti invece l'oggetto della indicata specifica fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 della Legge Fallimentare». Lo ha affermato la sentenza n. 37077 della Cassazione Penale. Il caso. La Corte d'Appello di Milano, pur parzialmente riformando la statuizione di prime cure in relazione alla entità della pena inflitta, validava in toto la medesima in punto di affermazione di penale responsabilità, confermando la condanna di Z.C. per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe, nella sua qualità di amministratore di fatto, concorso nella distrazione di somme di denaro dalle casse della società, nella tenuta di libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e la movimentazione degli affari, e nell'aggravamento del dissesto societario. Avverso la sentenza de qua Z.C. ricorreva per Cassazione, lamentando plurime violazione di legge sostanziale e processuale, a fronte delle quali la Suprema Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha avuto modo di affermare alcuni interessanti principi di diritto. Esclusione della recidiva ed effetti sulla prescrizione del reato. Ai fini della prescrizione del reato deve in ogni caso tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché siano annullati i suoi effetti ai fini della pena per essere stata ritenuta subvalente o equivalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, e ciò in quanto l'art. 157, comma 3, c.p. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. possa avere una incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Donde, la recidiva di cui al secondo e quarto comma dell'art. 99 c.p. rileva contemporaneamente, in presenza di atti interruttivi, per determinare sia il termine ordinario che quello massimo di prescrizione. Modifica dell'imputazione ed omesso avviso della facoltà di chiedere un termine a difesa: nullità della sentenza? In caso di modifica della imputazione e di contestazione di un fatto nuovo o comunque connesso, l'omesso avviso dell'imputato – ex art. 519 c.p.p. – della facoltà di chiedere un termine a difesa integra si una nullità, ma questa deve essere necessariamente dedotta dal difensore presente prima di ogni altra difesa. Altrimenti detto, qualora il Pubblico Ministero effettui una integrazione della imputazione e dal verbale di udienza non risulti specificamente che il Giudice abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine a difesa ai sensi dell'art. 519 c.p.p., non si verifica una nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. se dal verbale in argomento emerga che, dopo tale contestazione, nulla abbiano opposto le difese. Quando viene violato il principio di corrispondenza tra accusa e condanna? Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa originaria e sentenza nel caso in cui il soggetto, cui sia stato contestato, in concorso, il reato nella sua qualità di consulente della società venga poi condannato come amministratore di fatto della stessa. Ciò in quanto tale principio risulta insanabilmente violato solo ed esclusivamente allorquando il fatto ritenuto in sentenza si trovi in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità con quello contestato, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato che, per l'effetto, viene posto così di fronte ad un fatto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa.
La distrazione operata dall'amministratore di fatto e la co-responsabilità dell'amministratore di diritto. L'amministratore di diritto risponde della distrazione commessa dall'amministratore di fatto solo se emergono segni evidenziatori della condotta illecita ed egli non si è attivato per evitarla. Quale il rapporto giuridico tra il falso in bilancio e la bancarotta documentale? L'assoluzione dal reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 della Legge Fallimentare, nella fattispecie di falso in bilancio seguìto dal fallimento, non interferisce sulla decisione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quello di bancarotta documentale propria concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e non di bilanci, costituenti invece l'oggetto della indicata specifica fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 l.fall. In particolare, sul collegio sindacale incombe la cura e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni, mentre della consegna di tale libro, come di tutti i libri della società, è responsabile l'amministratore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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