Costituzione del convenuto in mancanza di costituzione dell'attore
05 Ottobre 2022
Sappiamo che la mancata costituzione dell'attore comporta gli effetti di cui all'art. 171 e 307 c.p.c., potendo condurre, quindi, alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
Principio pacifico, però, contempla l'interesse di tutte le parti chiamate nel processo a che questo si celebri anche se colui che lo abbia iniziato, cioè l'attore, poi non abbia intenzione di coltivarlo. Ecco che, quindi, anche il convenuto potrà procedere alla iscrizione a ruolo della causa mediante la propria costituzione, ove avvenga nei termini di legge, cioè venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, salvo abbreviazione dei termini, anche in mancanza della costituzione dell'attore.
In questo caso il comportamento diligente del convenuto permetterà al processo di celebrarsi regolarmente mente l'attore verrà dichiarato contumace ove non si costituisca, seppur tardivamente, entro la prima udienza di comparizione delle parti.
Questo è quanto prescrive l'art. 171 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza sin da epoca remota: «I due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione a meno che l'altra parte non si sia, alla sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente, e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di questo ultimo, ma ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e sorgerà in tal modo per le parti l'onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. Uguale sanzione dovrà essere applicata, qualora non costituitosi l'attore, il convenuto si sia costituito (quando la costituzione di costui sia de facto avvenuta) dopo la scadenza del proprio termine. In ipotesi di tardiva costituzione di ambo le parti deve applicarsi anche la stessa sanzione, a meno che il convenuto costituendosi si sia difeso nel merito o abbia comunque accettato il contraddittorio, dovendo in tal caso aver luogo la prosecuzione del processo» (Cassazione civile, sentenza n. 508 del 23 febbraio 1956). |