Nuove norme sul pignoramento presso terzi: il commento di CNF e OCF

Redazione scientifica
05 Ottobre 2022

A seguito della pubblicazione della nota del 20 settembre 2022 in tema di pignoramento presso terzi, CNF e OCF hanno chiesto al Ministero di rivedere le indicazioni fornite che comportano un notevole aggravio di costi e tempi per il creditore procedente.

CNF e OCF sono sulla stessa linea: il Ministero riveda le indicazioni pratiche fornite con la nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-01/2022/CA in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 543, comma 5, c.p.c. come modificato dalla l. 206/2021.

Come precisa infatti il CNF «la nota in oggetto assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta […]»». Considerando in primo luogo che il richiamo al modello C) o C ter) appare frutto di un equivoco, il CNF evidenzia come «seguendo il dato letterale della norma, appare evidente come tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che “il creditore (...) notifica (…) e deposita” l'avviso in parola. La parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo».

Ancora, «a sostegno di questa interpretazione, può considerarsi la disposizione di cui all'art. 498 c.p.c. (''avviso ai creditori iscritti"), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c. Tale adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività di notifica e non con atti esecutivi. Analogamente, la prescrizione di cui all'art. 164-ter disp. att. c.p.c. ("inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo"), laddove da sempre si procede con notifica e non con attività di esecuzione».

In conclusione, «non è, dato comprendere dunque, come l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l'inefficacia del pignoramento. L'interpretazione, sottesa alla nota ministeriale, comporta inoltre ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero. Si chiede, pertanto, un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in oggetto».

Oltre a OCF e CNF, anche l'AIGA aveva alzato l'attenzione sul punto sottolineando come «la nuova incombenza si sarebbe tradotta nell'ennesima spesa che il cittadino dovrà affrontare per accedere alla Giustizia».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.