Prescrizione dei crediti di lavoro dopo "Fornero" e "Jobs Act" secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 26246 del 2022)

06 Ottobre 2022

Dopo una lunga serie di decisioni in merito alla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, che hanno fornito soluzioni contrastanti e numerose prese di posizioni della dottrina, anche esse divergenti, è recentemente intervenuta la Corte di legittimità con una sentenza (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246) che suscita qualche perplessità.
Premessa

La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro costituisce una questione certamente centrale nella gestione del rapporto di lavoro, per la sua rilevanza sistematica ma soprattutto applicativa in quanto coinvolge, in linea di principio, tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Il problema, che, come si vedrà nel paragrafo che segue, aveva trovato una soluzione condivisa e consolidata, si è riproposto a seguito dell´entrata in vigore della legge c.d. Fornero (legge n. 92 del 2012) e del jobs act (decreto legislativo n. 23 del 2015) che hanno modificato il regime delle tutele previste per l´illegittimità del licenziamento.

Dopo una lunga serie di decisioni di merito che hanno fornito soluzioni contrastanti e numerose prese di posizioni della dottrina, anche esse divergenti, è recentemente intervenuta la Corte di legittimità con una sentenza (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246) che suscita qualche perplessità.

Data la rilevanza della questione il Giuslavorista ha ospitato e ospiterà commenti, di diverso orientamento, alla sentenza da ultimo citata e alle successive decisioni di merito che si sono pronunciate o si pronunceranno sul tema, in modo da offrire al lettore un panorama articolato e pluralista. (Per un primo commento si rinvia a T. ZAPPIA, Decorrenza prescrizione crediti retributivi del lavoratore: il ritorno all´instabilità del rapporto di lavoro?, in questa Rivista 9 settembre 2022).

Di seguito una sintetica illustrazione dei termini del problema e alcune prime valutazioni critiche sul recente arresto della Corte di cassazione.

I termini della questione

La modifica alla disciplina civilistica della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro è stata introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 1966.

Con questa decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4 (che disciplina la prescrizione quinquennale), 2955 n. 2 (in tema di prescrizione presuntiva annuale), e 2956 n. 1 (prescrizione presuntiva triennale), codice civile nella parte in cui consentivano la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro.

Alla base del ragionamento della Corte è il rilievo preliminare che la prescrizione è modo generale di estinzione dei diritti e che la garanzia costituzionale di un diritto non impedisce, di per sé, che esso si estingua per decorso del tempo.

Ed infatti la tutela costituzionale attribuisce al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria, ma non lo rende necessariamente perpetuo poiché, se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa esigenza riguarda di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti, come il diritto alle prestazioni salariali che quindi non è sottratto al regime della prescrizione.

Però, aggiunge la Corte, se il diritto alle prestazioni salariali può prescriversi, ciò non significa che il regime della prescrizione sia pienamente compatibile, nella sua interezza, con la speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione. In un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, non dotato di quella resistenza che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico (la sentenza della Corte è stata emessa nella vigenza del regime di licenziamento c.d. ad nutum), il timore del licenziamento (metus) spinge o può spingere il lavoratore a non esercitare il proprio diritto di credito nei confronti del datore di lavoro. Nasce l´esigenza di proteggere il contraente più debole, che è appunto il lavoratore, interessato alla conservazione del rapporto, analogamente a quanto avviene in tema di rinunzia, disciplinata dall´art. 2113 cod. civ.

Coerentemente la Corte, ritenuto che quel timore del recesso, e quindi la situazione psicologica del lavoratore, alla quale si faceva prima cenno, possa costituire un ostacolo materiale all´esercizio del diritto, e dato atto che le norme sopra citate prevedono, come regola, che la prescrizione decorra dal momento in cui matura il diritto a ogni singola prestazione salariale, ha dichiarato l´incostituzionalità delle stesse limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

In sostanza, alla base della decisione è la considerazione della sussistenza di una situazione di metus incombente sul lavoratore subordinato.

La suddetta soluzione è stata sottoposta a verifica a seguito dell´entrata in vigore: a) della legge n. 604 del 1966, la quale, dopo aver fissato il principio (art. 1) secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento non può avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, e dopo aver posto a carico del datore di lavoro l'onere di fornirne la prova della sussistenza dei suddetti requisiti (art. 5), stabilisce che, in caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, “il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto …”; b) dell´art. 18 della legge n. 300 del 1970 (di seguito: Stat. lav.) che ha istituito il regime della reintegrazione nel caso di illegittimità del licenziamento.

Ci si è chiesti, pertanto, se per effetto di tali innovazioni legislative non fosse venuto meno, per i rapporti regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava la parziale invalidazione fissata con la sentenza n. 63 del 1966.

Nel 1969 (e quindi prima dell´entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori) la Corte costituzionale (C. cost. n. 143 del 1969) affermò che il principio enunciato nella sua precedente sentenza non trovava applicazione nei casi in cui il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale quella derivante da una disciplina idonea ad assicurare normalmente la stabilità del rapporto e a fornire le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Tale affermazione è stata fatta con riferimento ai rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, e trova applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi.

Analogo principio è stato riaffermato dalla stessa Corte (C. cost. n. 174 del 1972) con riferimento al rapporto di lavoro privato regolato da entrambe le leggi sopra ricordate. In sostanza con quest'ultima sentenza la Corte ha stabilito che il differimento della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto non trovava applicazione nel caso di applicabilità al rapporto stesso di una disciplina idonea ad assicurare “normalmente la stabilità del rapporto”.

Le Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U. 12 aprile 1976 n. 1268) interpretando ed applicando il dictum della Corte hanno ammesso la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel corso del rapporto nell´ipotesi in cui trovava applicazione la disciplina dell´art. 18 Stat. lav., ritenuta idonea a garantire la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo.

Ed infatti, premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità, la sentenza ha affermato che deve ritenersi stabile ogni rapporto che sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, per la generalità dei casi coincide con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n 300 (che produce effetti ben più incisivi di quelli previsti dall'art 8 della legge 15 luglio 1966, n 604).

Tale orientamento è stato sostanzialmente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito. È diventata quindi espressione del diritto vivente il principio per cui la tutela reale ;assicura al rapporto di lavoro una stabilità sufficiente a sottrarlo al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione fino alla data della sua cessazione, a nulla rilevando, peraltro, che sia inammissibile un'esecuzione in forma specifica della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro.

Parallelamente si è affermato altresì che l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro che tale decorrenza eccepisca.

Con l´entrata in vigore della riforma Fornero ha perso consistenza l´identificazione deI rapporto di lavoro stabile con quello al quale sia applicabile l´art. 18 Stat. lav., atteso che la norma, profondamente modificata, prevede ora una pluralità di regimi di tutela, di cui solo quello disciplinato dal primo comma è equiparabile a quello originario. Sotto altro profilo il suddetto regime della tutela reintegratoria piena è divenuto di generale applicazione essendo caduto il limite del requisito dimensionale.

La suddetta contrapposizione si ripropone, ovviamente, anche con riferimento ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto ai quali i margini di applicazione della tutela reintegratoria sono stati ulteriormente ridotti.

Il dibattito dottrinale che ne è derivato ha visto contrapporsi, in estrema sintesi, due orientamenti. Da una parte si è ritenuto che, anche nella vigenza dell´art. 18 riformato, la prescrizione continui a decorrere durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Dall`altra si è affermato che, stante il nuovo assetto normativo concernenti le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo, neanche per i rapporti di lavoro ai quali si applica la disciplina dell´art. 18 Stat. lav. la prescrizione può decorrere in corso di rapporto.

La suddetta contrapposizione in dottrina trova riscontro nella giurisprudenza di merito.

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul complesso problema con decisione (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246) nella quale ha affermato una decisa e convinta opzione a favore per la seconda soluzione.

La scelta della Corte è scolpita nel principio di diritto enunciato al termine della motivazione: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di determinazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Implicazioni sistematiche della soluzione adottata

Di seguito alcune brevi osservazioni, che non riguardano direttamente gli aspetti tecnico giuridici della decisione della Corte di legittimità ma, piuttosto, le implicazioni di sistema ad essa connesse.

La premessa, certamente nota al lettore, ma che appare opportuno ribadire, è che sia l´art. 18 Stat. lav., come modificato dalla Legge Fornero, sia l´art. 3 del d. lgs. n. 23 del 2015, prevedono la reintegrazione piena, con un corredo risarcitorio analogo a quello previsto dall´art. 18 Stat. lav. nella sua originaria formulazione, nell´ipotesi in cui si configuri un licenziamento nullo, che ricomprende anche la fattispecie per motivo illecito determinante (art. 1345 cod. civ.), quale, in particolare, il licenziamento ritorsivo. Da sottolineare che entrambe le discipline sopra richiamate precisano esplicitamente che la sanzione (della reintegrazione) scatta “indipendentemente dal motivo formalmente addotto”.

Ma questo non è ritenuto sufficiente dalla Corte di legittimità la quale ha in sostanza affermato, con la sentenza citata, che, in assenza di una tutela reintegratoria generalizzata, come quella prevista dall´art. 18 Stat. lav. nella sua formulazione originaria, l´ordinamento giuridico non fornisce al lavoratore subordinato una tutela adeguata e che quindi perdura anche oggi quella situazione di metus che la Corte costituzionale aveva evidenziato nel 1966 in regime di licenziamento ad nutum.

Non possono sfuggire le rilevanti implicazioni sottese a tale affermazione.

In questa sede mi limiterò ad accennare alla più importante, che costituisce il necessario portato dell´affermazione dell´inadeguatezza della tutela apprestata dall´ordinamento: il giudice del lavoro, al quale è affidata la tutela dei diritti del lavoratore e al quale la riforma del processo del lavoro in vigore dal 1973 ha attribuito peculiari poteri istruttori (art. 421 cod. proc. civ.), non sarebbe in grado, secondo la Corte, di assicurare al lavoratore che rivendichi un proprio diritto di credito una tutela adeguata rispetto a una reazione ostile del datore di lavoro.

Più specificamente non sarebbe in grado di individuare, in un provvedimento espulsivo adottato nei confronti del lavoratore dipendente quale (illegittima) reazione alla sua rivendicazione di un credito di lavoro, gli estremi di un licenziamento ritorsivo e quindi di adottare la sanzione della reintegrazione piena che sia la legge Fornero, sia il decreto legislativo n. 23 del 2015 hanno previsto per tale ipotesi.

Si profila inoltre una ulteriore implicazione, inevitabile ove si applichi con coerenza il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità. Il metus del prestatore di lavoro subordinato derivante dalla inadeguatezza della tutela apprestata dall´ordinamento, sussiste (applicando la logica della Corte) non solo con riferimento ai diritti di credito maturati nel corso del rapporto, ma anche con riferimento a ogni altro diritto allo stesso garantito dalla legislazione sul lavoro subordinato.

Mi riferisco, a mero titolo di esempio, alla impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa; all´impugnazione di un provvedimento di trasferimento illegittimo o di un provvedimento di demansionamento; mi riferisco altresì alle forme di tutela previste per garantire l´esercizio delle libertà sindacali. Come deve comportarsi, nella logica della sentenza della S.C., il lavoratore subordinato che abbia subito una lesione dei suoi diritti?

Si tratta, in definitiva, di implicazioni che, ove confermate, delineerebbero un modello di lavoro subordinato rispetto al quale decenni di riforme legislative, di battaglie sindacali, di normative europee e di evoluzione culturale della nostra società, non avrebbero avuto alcun impatto significativo sui diritti del lavoratore.

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