Dividendi di società semplici: il nuovo regime fiscale è applicabile anche alle associazioni professionali
07 Ottobre 2022
Il nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici, previsto dall'art. 32-quater d.l. n. 124/2019, è applicabile anche alle associazioni professionali. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta a interpello n. 486 del 4 ottobre. Ai sensi del citato art. 32-quater, ai fini fiscali i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente. I dividendi (imputati ai soci), quindi, non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice. Ebbene, secondo l'Agenzia delle Entrate, questo regime fiscale trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'art. 5, comma 3, lett. c), Tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.
|