Termine per proporre impugnazione avverso l’ordinanza che conclude il rito sommario

Redazione scientifica
06 Ottobre 2022

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla seguente questione: «se, anche quando la cancelleria abbia provveduto alla sua comunicazione integrale, il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorra, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dal giorno in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza delle circostanze dell'avvenuta lettura alla fine dell'udienza, in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, né di alcun avviso previo ai difensori».

In merito hanno affermato il seguente principio di diritto: «il termine (di 30 giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.».

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