Termine per proporre impugnazione avverso l’ordinanza che conclude il rito sommario
06 Ottobre 2022
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla seguente questione: «se, anche quando la cancelleria abbia provveduto alla sua comunicazione integrale, il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorra, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dal giorno in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza delle circostanze dell'avvenuta lettura alla fine dell'udienza, in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, né di alcun avviso previo ai difensori».
In merito hanno affermato il seguente principio di diritto: «il termine (di 30 giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.». |