Obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli avvocati: l’INPS recepisce le direttive della Consulta

Redazione scientifica
10 Ottobre 2022

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale sulla legittimità dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense, a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari.

La Consulta, con la sentenza n. 104/2022 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, l. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari di cui all'art. 22, l. 576/1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”.

Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS e che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.

Ed è proprio con la circolare n. 107/2022 che l'INPS recepisce tali direttive. Infatti, i principi espressi dalla Consulta possono, pertanto, essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circ. n. 99/2011, con la quale l'Istituto aveva comunicato l'obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra cui:

  1. i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;
  2. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
  3. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati «al versamento alla stessa del solo contributo “integrativo”, con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo “soggettivo”, che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria».

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