Obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli avvocati: l’INPS recepisce le direttive della Consulta
10 Ottobre 2022
La Consulta, con la sentenza n. 104/2022 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, l. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari di cui all'art. 22, l. 576/1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”.
Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS e che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.
Ed è proprio con la circolare n. 107/2022 che l'INPS recepisce tali direttive. Infatti, i principi espressi dalla Consulta possono, pertanto, essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circ. n. 99/2011, con la quale l'Istituto aveva comunicato l'obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra cui:
Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati «al versamento alla stessa del solo contributo “integrativo”, con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo “soggettivo”, che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria». |