Riforma del processo civile: il rinvio pregiudiziale alla Cassazione anche dai giudici tributari

La Redazione
11 Ottobre 2022

Anche i giudici tributari possono proporre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione, istituto introdotto dalla riforma del processo civile: lo chiarisce l'Ufficio del Massimario della S.C., con la Relazione n. 96.

La riforma del processo civile contiene novità che interessano anche il rito tributario: anche il giudice tributario, infatti, può ricorrere al nuovo istituto del rinvio pregiudiziale. A chiarirlo è la Relazione n. 96 dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 6 ottobre.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 28 settembre, lo schema di decreto legislativo (in attesa di pubblicazione in G.U.) che attua la riforma del processo civile, in attuazione della legge delega n. 206/2021.

Il decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa, si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale, nonché su altre leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

Tra le misure previste, vi è il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito il quale, quando deve decidere una questione di diritto, può, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, sottoporre d'ufficio direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito di diritto: è il nuovo art. 363-bis c.p.c.

La norma è ampia e non pone limitazioni (giudici ordinari e/o giudici speciali): secondo l'Ufficio del Massimario, pertanto, anche i giudici tributari rientrano nella nozione di “giudici di merito” legittimati a proporre il rinvio pregiudiziale.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce infatti che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile – tra cui appunto il citato art. 363-bis c.p.c.