Osservatorio sulla Cassazione – Settembre 2022

La Redazione
La Redazione
12 Ottobre 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Settembre.

Bancarotta e responsabilità dei liquidatori

Cass. Pen. – Sez. V – 28 settembre 2022, n. 36737, sent.

I liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-bis, comma 3, c.c.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta. Anche per i liquidatori di società di capitali sussiste una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi.

Responsabilità penale dell'amministratore di fatto

Cass. Pen. – Sez. II – 27 settembre 2022, n. 36556, sent.

Ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati".

La scissione non fa venir meno le agevolazioni per le piccole proprietà contadine

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 27 settembre 2022, n. 28169, ord.

Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina l'operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall'acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l'operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo.

Restituzione dei finanziamenti postergati: è bancarotta preferenziale

Cass. Pen. – Sez. V- 22 settembre 2022, n. 35687, sent.

In sede penale fallimentare, il prelievo di somme della società, a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale.

Le sanzioni pecuniarie di BankItalia per carenze nell'organizzazione e nei controlli non hanno natura penale

Cass. Civ. – Sez. II – 14 settembre 2022, n. 26983, sent.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 144 TUB, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non hanno natura punitiva, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato, ovvero ai sensi dell'art. 187-bis TUF per abuso di informazioni privilegiate, entrambe ritenute sostanzialmente penali.

Limiti alla responsabilità concorrente dell'amministratore privo di deleghe

Cass. Pen. – Sez. V – 13 settembre 2022, n. 33582, sent.

In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite poste in essere dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento. La responsabilità dell'amministratore senza deleghe, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta degli altri componenti del c.d.a., non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei relativi doveri di intervento; occorre, invece, l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto, di una volontaria partecipazione alle condotte illecite degli amministratori con delega, nella forma del dolo eventuale.

Le operazioni in corso rilevanti ai fini della liquidazione della quota al socio uscente

Cass. Civ. – Sez. I – 8 settembre 2022, n. 26501, sent.

In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Il concetto di “operazioni in corso” ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti. Non costituisce un'operazione in corso, rilevante ai sensi della norma citata, una situazione di fatto consistente nell'occupazione del terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci della società, astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario in capo alla società nei confronti degli occupanti, ma che non risulta essersi mai tradotta in una richiesta stragiudiziale di pagamento, né in una pretesa azionata in via giudiziale da parte della titolare.

Esentasse la cessione di quote societarie disposta in sede di separazione tra coniugi

Cass. Civ. – Sez. VI – 7 settembre 2022, n. 26363, ord.

Non è tassabile il trasferimento di quote societarie, deciso dai coniugi nell'ambito di un accordo di separazione: va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987, a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge.

Il socio accomandante non risponde dell'Iva evasa dalla s.a.s.

Cass. Civ. – Sez. V – 6 settembre 2022, n. 26264, sent.

I soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell'IVA evasa e delle sanzioni applicate, dovute dalla società in accomandita semplice. Nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.

L'esclusone del socio accomandatario comporta la revoca della carica di amministratore

Cass. Civ. – Sez. I – 5 settembre 2022, n. 26059, ord.

In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica di amministratore. Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall'amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente.