Mediazione obbligatoria e accertamento tecnico in corso di causa

Lorenzo Balestra
12 Ottobre 2022

In una causa ove la mediazione è requisito di procedibilità, ove sia richiesta nell'atto introduttivo del giudizio la nomina di un CTU, è possibile per l'attore, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, richiedere un'anticipazione dell'udienza ai soli fini della decisione sull'ammissione della CTU?

In una causa ove la mediazione è requisito di procedibilità, ove sia richiesta nell'atto introduttivo del giudizio la nomina di un CTU è possibile, da parte dell'attore, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo stesso, richiedere un'anticipazione dell'udienza ai soli fini di decidere sulla ammissione di una CTU in corso di causa, sussistendo ragioni di urgenza, da tenersi prima dell'esperimento della mediazione stessa già introdotta?

Se ben si interpreta il quesito, il caso si riferisce ad una controversia relativa ad una materia ove il tentativo di mediazione è obbligatorio ossia ove costituisce condizione di procedibilità.

Si evince anche che sia stato introdotto il procedimento di mediazione assieme alla causa di merito, prassi di per sé ammessa dalla giurisprudenza.

Orbene, ove sussistano ragioni di urgenza il soggetto interessato può introdurre procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, posto proprio a tutela delle esigenze di urgenza cui una parte potrebbe andare incontro in determinate situazioni.

Infatti, secondo la normativa sulla mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 3 (e comma 4, lett. c), che però si riferisce alla CTU preventiva e non all'ATP), del d.l.vo 28/2010 prevede che l'esperimento della mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti o cautelari e tale è la natura ( di provvedimento urgente) dell'accertamento tecnico preventivo, cioè ante causam.

Ciò posto, a parere di chi scrive, ove l'attore non abbia introdotto lo strumento preventivo in ragione proprio dell'urgenza, non si ritiene possibile anticipare l'udienza, magari la prima udienza di comparizione, al fine di concedere la nomina di un CTU che svolga la propria attività e ciò perché in questo caso la consulenza tecnica non costituisce l'oggetto di un procedimento urgente a sé stante ma viene incardinata nell'ambito istruttorio di un procedimento di merito al quale è prodromico l'esperimento del tentativo di mediazione. Tanto più che ove la mediazione avesse esito positivo l'ammissione di una CTU non avrebbe alcuno sbocco processuale.

In conclusione, a parere di chi scrive, il soggetto interessato avrà a disposizione lo strumento dell'accertamento tecnico ante causam o della consulenza tecnica ante causam, istituti previsti dagli artt. 696 e 696-bis c.p.c., ma non potrà forzare il processo fino a far assumere ad una richiesta di CTU in corso di causa la natura urgente e latamente cautelare di un procedimento ante causam ove vi sia la necessità di esperire il tentativo di mediazione trattandosi di materia che la prevede quale condizione dell'azione. E ciò anche ove la CTU sia richiesta ad integrazione, magari, di un ATP già esperito ove tale integrazione non sia stata ivi richiesta o ove sia stata, in quel procedimento, rigettata essendosi già espresso il giudicante sulla urgenza.