L'abuso e lo scorretto utilizzo dei permessi sindacali legittima il licenziamento

12 Ottobre 2022

A mezzo dell'ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022, la Suprema Corte ribadisce la legittimità del licenziamento comminato in ragione di uno scorretto godimento (e, nel dettaglio, dell'utilizzo personale) dei permessi sindacali. Nello specifico, la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che ha fruito, in modo indebito, di un permesso sindacale, nonostante il CCNL prevedesse, per questo tipo di condotta, una sanzione conservativa.

È legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro nei confronti del prestatore che usufruisce di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali, non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto, a nulla rilevando per tali ipotesi che per l'assenza ingiustificata di un giorno o per l'abbandono della postazione di lavoro, il contratto collettivo preveda una mera sanzione conservativa.

Tanto poiché l'indebito utilizzo del permesso sindacale ha rilievo sul piano disciplinare, integrando gli estremi dell'abuso del diritto e, pertanto, non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata.

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