Sicurezza sul lavoro e successione dei garanti
12 Ottobre 2022
Il nuovo amministratore di una società è responsabile, quale garante della sicurezza, dell'infortunio occorso poco tempo dopo l'acquisizione del ruolo aziendale?
In linea generale, la colpa deve essere valutata sotto un duplice profilo: oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare; soggettivo, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare.
In relazione a tale ultimo profilo, si pone l'accento sulla possibilità dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia sulla concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa (i.e. esigibilità del comportamento dovuto).
L'assunzione di una carica, che comporti l'acquisizione di una posizione di garanzia, implica l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato. In particolare, occorre stabilire tempi e modi di apprensione delle informazioni connesse al ruolo svolto in ordine al giudizio sull'esigibilità del comportamento dovuto, il che è necessario per fondare uno specifico rimprovero.
Diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore/legale rappresentante un'inaccettabile responsabilità penale c.d. di posizione, tale da sconfinare in responsabilità oggettiva.
Nel caso specifico, pertanto, dovrà procedersi ad una verifica circa le ragioni del mancato avvio di iniziative in tema di sicurezza del lavoro, considerando anche se, nel lasso temporale intercorrente tra la data di investitura e quella del sinistro, alla luce delle dimensioni della società e della tipologia di attività espletata, il garante poteva ragionevolmente mettersi in condizione di conoscere ogni eventuale problema connesso al lavoro dei dipendenti, operare gli approfondimenti tecnici necessari.
Pertanto, sebbene sia generalmente auspicabile, nell'ambito di una successione tra amministratori, che prima della designazione il subentrante venga preventivamente informato della situazione della società in relazione anche alla sicurezza sul lavoro, non è detto che ciò sia realmente avvenuto, occorrendo operare una verifica nei termini sopra sinteticamente esposti. |