Concordato semplificato: disciplina applicabile e misure protettive

La Redazione
14 Ottobre 2022

Secondo il Tribunale di Milano, al concordato semplificato si applicano sempre le norme del CCI quando il ricorso è successivo all'entrata in vigore del codice nonché la disciplina generale dettata in materia di misure protettive.

Con sentenza del 16 settembre 2022, il tribunale di Milano affronta due temi importanti in materia di concordato semplificato.

In via preliminare, il tribunale si occupa di stabilire la disciplina applicabile ad un ricorso per omologa di concordato semplificato presentato in data 12 settembre 2022 (ai sensi dell'art. 25 sexies CCI) - ossia dopo l'entrata in vigore del CCI - quando questo segue una procedura di composizione negoziata della crisi presentata invece in data antecedente all'entrata in vigore del CCI.

Rilevando che la composizione negoziata non può essere considerata ”procedura” pendente alla data di entrata in vigore del CCI, il tribunale statuisce che al ricorso per omologa di concordato semplificato debba comunque applicarsi la disciplina dettata dal CCI (ossia l'art. 25 sexies CCI e non l'abrogato art. 18 D.L. 2021/118).

Il tribunale di Milano approfondisce poi il tema legato all'applicabilità della disciplina generale delle misure protettive e cautelari (contenuta negli artt. 54 e 55 CCI) al concordato semplificato, giungendo alle seguenti conclusioni:

- pur non essendo queste norme espressamente richiamate dall'art. 25 sexies CCI che regola il concordato semplificato, la disciplina delle misure protettive si applica in via generale a tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (come definiti dall'art. 2 lett. m-bis CCI), tra i quali rientra senza dubbio anche il concordato semplificato (anche ai sensi dell'art. 40 CCI);

- il legislatore, nello stabilire la durata massima delle misure protettive, impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive (ai sensi dell'art. 54 CCI) nel caso di accesso ad una procedura concorsuale aperta dopo le trattative (vedi relaz. illustrativa schema D.Lgs. 83/2022) e il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale, in quanto caratterizzata da una specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori.

In conclusione, il tribunale di Milano ritiene applicabile la disciplina generale in materia di misure protettive e cautelari (dettata dagli artt. 54 e 55 CCI) al concordato semplificato e, conseguentemente conferma le misure protettive già fruite nell'ambito della composizione negoziata, per un periodo ulteriore individuato nel caso concreto in 60 giorni, e assegna al ricorrente un termine per il deposito del parere dell'esperto (ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 3, CCI).

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