Cosa succede se l’avvocato non riesce ad accedere al link dell’udienza via Teams?
17 Ottobre 2022
Ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici occorrenti al difensore per la suddetta iniziativa dopo gli eventuali contatti con la cancelleria. Assume comunque valore preminente la necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto.
Nell'ambito di una vicenda avente ad oggetto un caso di sottrazione internazionale di minore, la Cassazione ha infatti affrontato la questione relativa alle conseguenze dei malfunzionamenti della piattaforma Teams. In particolare, il difensore lamenta di aver tentato di collegarsi al link della piattaforma Teams trasmesso dall'Ufficio giudiziario e, non essendovi riuscito, di aver cercato di segnalare il problema alla cancelleria senza successo. Aveva quindi inviato, dopo circa un'ora dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza, una PEC alla cancelleria chiedendo la copia del verbale e la concessione di un termine per il deposito delle proprie note conclusive. La richiesta era rimasta senza esito.
Secondo la Cassazione, tale iniziativa «avvenuta a breve distanza (appena un'ora) dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza (circostanza di cui si dà atto nel provvedimento qui impugnato) rientri in quell'arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell'inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità». Sottolineando che l'udienza era stata fissata per la discussione e quindi era l'unico momento processuale per sottoporre le ragioni delle parti al contraddittorio, la Corte ravvisa una lesione del diritto di difesa, non essendo inoltre stato consentito al difensore di inoltrare le proprie note scritte come richiesto.
Il ricorso viene quindi accolto con rinvio al Tribunale per i minorenni che dovrà osservare il principio secondo cui «in tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall'ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell'udienza a distanza ha l'onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza».
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |