Obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico
17 Ottobre 2022
Massima
L'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale scolastico è razionalmente finalizzato ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza di condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica.
In ordine alla prospettata violazione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato, deve essere rilevato che tale diritto non ha valenza assoluta né intangibile, ma deve essere correlato con gli altri fondamentali e poziori interessi pubblici. Il caso
La pronuncia in commento ha ad oggetto il ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di una docente sospesa dal servizio per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale anti-Covid previsto per il personale scolastico durante l'emergenza pandemica.
La ricorrente adisce il giudice chiedendo di essere riammessa in servizio, nonché di ricevere la corresponsione delle retribuzioni dal momento della sospensione, il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione nei suoi confronti e, in subordine, il pagamento di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.
Inoltre, chiede che venga ordinato alla parte convenuta una sorta di “diagnostica dei tamponi”, mediante l'assunzione dell'onere e del costo di effettuare il test anti-Covid a ciascun lavoratore al momento dell'ingresso nella sede scolastica, al fine di contrastare il rischio di contagio da Covid in maniera più sicura ed efficace che con la mera verifica dell'avvenuta vaccinazione.
Il Tribunale di Milano, sulla scia delle pronunce del TAR Lazio, che condivide e riporta nelle sue argomentazioni essenziali, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Le questioni
La vicenda in esame consente di mettere numerose questioni sul tappeto, considerato che le richieste della ricorrente sono molteplici e variegate.
Innanzitutto, il Tribunale di Milano dichiara inammissibile la richiesta di condanna del datore di lavoro ad effettuare tamponi ai dipendenti a proprie spese, “sia in quanto superata dalla normativa sopravvenuta sia in quanto ha evidentemente ad oggetto un facere infungibile”.
In secondo luogo, il giudice prende atto dell'entrata in vigore del d.l. n. 24/2022, il quale, all'art. 8, prevede l'obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022 e dispone che, in caso di accertamento dell'inadempimento di tale obbligo, il dirigente scolastico utilizzi il docente non vaccinato in attività di supporto all'istituzione scolastica.
Pertanto, viene dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla richiesta di riammissione in servizio e di pagamento della retribuzione.
Il “cuore” della decisione, perciò, riguarda l'accertamento dell'illegittimità della sospensione, da cui conseguirebbero la corresponsione delle retribuzioni maturate e la richiesta di risarcimento del danno. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Milano ritiene infondate le argomentazioni addotte dalla ricorrente in merito all'illegittimità della sospensione e ribadisce quanto affermato dal TAR Lazio nei provvedimenti n. 4531/2021 e n. 7394/2021: “la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi.
La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica”.
Infatti, “l'obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati” dagli enti competenti.
In tale prospettiva il diritto alla salute invocato dalla ricorrente “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”, in quanto “deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici, quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico della scuola in presenza”. Osservazioni
Il giudice non ravvisa il paventato contrasto con il dettato costituzionale, considerato che “l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (in tal senso, v. Corte Cost. n. 5/2018 e, in precedenza, n. 268/2017, n. 258/1994 e n. 307/1990).
Inoltre, in riferimento alla normativa comunitaria, il Tribunale di Milano ricorda che la direttiva della Commissione Europea n. 739/2020 ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici dai quali è obbligatoria la protezione negli ambienti di lavoro, in linea con quanto già previsto dal principio generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.
Condivisibilmente, alla luce delle argomentazioni sopra descritte, il giudice non riconosce alcun risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice, in quanto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stata legittimamente operata in base alla normativa pro tempore vigente. Minimi riferimenti bibliografici
S. Apa, Obbligo vaccinale anti-Covid al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in IlGiuslavorista, 28 febbraio 2022.
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C. Pisani, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2.
M. Russo, Per “riveder le stelle” serve la ricerca giuslavoristica? Riflessioni sul lavoro tra vaccini anti-Covid e green pass, in Lav. dir. eur., 2021, n. 4.
M. Russo, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario, in IlGiuslavorista, 26 luglio 2022. |