Competenza per territorio nel contratto di lavoro concluso inter absentes
18 Ottobre 2022
Massima
In tema di controversie di lavoro, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si sia avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. La decisione, ai soli fini della competenza, deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Il caso
Un gruppo di lavoratori conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il datore di lavoro, per il pagamento di differenze retributive. La società resistente eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Napoli, evidenziando la riconducibilità del meccanismo di conclusione del contratto di lavoro alla fattispecie a formazione progressiva di cui all'art. 1326 1° co. c.c.. Secondo la versione della resistente, le proposte di assunzione dei lavoratori, adibiti ad un appalto di servizi affidato alla società, risultavano sottoscritte dal legale rappresentante della società presso la sede di Napoli, materialmente portate a Milano, dove venivano controfirmate dai lavoratori, ed infine ritrasmesse a Napoli, alla conoscenza del legale rappresentante della società. Il contratto di lavoro doveva, dunque, nella prospettazione difensiva della società, ritenersi concluso a Napoli laddove, pertanto, doveva ritenersi radicata la competenza per territorio. La questione
Come noto, l'art. 413 c.p.c. prevede tre criteri alternativi di individuazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro, segnatamente: a) il luogo in cui è sorto il rapporto; b) il luogo in cui si trova l'azienda; c) il luogo in cui si trova la dipendenza presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Nel caso in esame, secondo la società, il luogo riportato in calce nella lettera di assunzione, ricompreso nel circondario di Milano, doveva ritenersi indicato al solo fine di evidenziare l'unità operativa di assegnazione del ricorrente. Il luogo in cui il rapporto doveva ritenersi sorto era, dunque, quello in cui il contratto doveva ritenersi concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c., ovvero dove il proponente aveva avuto conoscenza dell'accettazione del destinatario della proposta. Né, nel caso di specie, potevano soccorrere i criteri alternativi di cui alla lett. b) e c), non potendosi valorizzare la sede dell'appalto, presso cui il lavoratore era adibito, non essendo individuabile un nucleo mimino di beni configuranti una dipendenza aziendale a tutti gli effetti. Inoltre, ai fini del medesimo criterio di cui alla lett. a), il contratto non poteva considerarsi concluso in ragione dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, risultando la stessa posticipata rispetto alla sottoscrizione del documento contrattuale ed alla presa di visione dello stesso. Il Tribunale di Milano, coinvolto da plurime controversie incardinate da lavoratori in analoga posizione ha ritenuto, sia pure con orientamento non unanime, di declinare la propria competenza per territorio, in favore del Tribunale di Napoli, sulla base degli atti o, in taluni casi, assunte prove orali in ordine al concreto meccanismo di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 38, ult. comma, c.p.c. Le soluzioni giuridiche
Proposto regolamento necessario di competenza da parte della difesa dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la Cassazione, in accoglimento dei ricorsi, affermava la competenza per territorio del Tribunale di Milano, sulla scorta di un duplice ordine di argomentazioni. Innanzitutto, secondo la Corte, il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, sulla base del meccanismo di cui all'art. 1326 1° co. ed art. 1335 c.c., ha valore residuale, operando unicamente laddove manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui ha avuto luogo la sottoscrizione della proposta per accettazione (in questo senso Cass. civ., sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 25402). Nel caso dei lavoratori in oggetto, riportando le lettere di assunzione la sottoscrizione del legale rappresentante della società, con il riferimento, nel corpo dell'intestazione, al luogo dell'appalto, in assenza di elementi documentali di segno contrario non poteva evincersi l'intervento di una pattuizione inter absentes, non risultando per altro contestato che la prestazione lavorativa avesse avuto inizio in luogo ricompreso nel circondario meneghino. Avendo, dunque, il criterio di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c. carattere residuale, nè emergendo elementi per superare gli elementi presuntivi risultanti per tabulas, stante il valore probatorio della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c., non poteva considerarsi il contratto concluso inter absentes e, conseguentemente, la competenza radicata presso la sede della società, luogo in cui il datore proponente aveva avuto conoscenza dell'accettazione del lavoratore. Osservazioni
La massima in commento si inserisce nel cospicuo filone di pronunce, formatosi sui regolamenti ex art. 42 c.p.c., avverso le declinatorie di competenza del Tribunale di Milano, concernenti il gruppo di lavoratori adibito all'appalto commissionato alla medesima società, assunti in identiche circostanze di luogo e tempo. Non interamente assimilabile appare, tuttavia, il percorso giurisdizionale che, nelle diverse fattispecie, aveva condotto alla declinatoria di competenza. In taluni dei procedimenti, difatti, a fronte della divergenza tra le risultanze documentali e le allegazioni di parte resistente, circa le modalità di conclusione del contratto, si era provveduto all'assunzione di prova testimoniale, le cui risultanze avevano confermato gli assunti della società, circa la diversità di luogo e tempo di sottoscrizione del documento delle parti, e la circostanza che la piena contezza dell'accettazione, in capo al proponente, dovesse registrarsi presso la sede della società, a Napoli. La Cassazione ha, tuttavia, in ogni caso ritenuto la competenza del Tribunale di Milano, anche laddove la prova per testi aveva confermato il meccanismo descritto dalla società. A fronte di tali risultanze, la Corte (ad es. in Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7480) ha premesso che, in base al disposto dell'art. 38 ult. comma c.p.c., le questioni di competenza per territorio vadano decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice di merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza apposita istruzione. Appare, dunque, opportuno verificare la compatibilità tra il principio espresso dalla Corte ed il disposto di cui all'art. 38 ult. comma c.p.c. secondo cui le questioni di competenza possono essere decise in base a quello che risulta dagli atti ovvero, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, sulla base di sommarie informazioni. Le pronunce rese dalla Cassazione, nel caso concreto, si collocano nella scia della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di sommarie informazioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 38, rispetto alla quale appaiono pienamente coerenti. Le sommarie informazioni ai fini della competenza configurano, difatti, un mezzo di istruzione in senso ampio, strettamente funzionale alle valutazioni sulla competenza, la cui assunzione deve seguire, senza soluzione di continuità, l'eccezione, e precedere la richiesta di regolamento di competenza (Cass. civ., sez. VI, 2 agosto 2018, n. 20445), ontologicamente diverso dalla prova testimoniale, cui non può essere dato ingresso in questa fase (Cass. civ., sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14061), la cui funzione è limitata a chiarire il contenuto delle prove precostituite, o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2010, n. 12455). La funzione delle sommarie informazioni, acquisite in assenza di giuramento ex art. 251 c.p.c., ed estranee al novero dei mezzi di prova in senso stretto e proprio, è dunque limitata alla chiarificazione e migliore delineazione di circostanze già documentalmente presenti in atti. Logico corollario di tale principio è che, laddove gli elementi utili ai fini della risoluzione della questione di competenza risultino, come nel caso di specie, da una scrittura privata connotata dal valore probatorio di cui all'art. 2702 c.c., gli stessi non potranno essere sovvertiti da diversa fonte cognitiva, proveniente da prova costituenda, anche laddove, come nel caso di specie, gli elementi formali divergano dal reale meccanismo di conclusione del contratto, perfezionatosi inter absentes in luogo diverso da quello riportato nel documento contrattuale. |