Verbale di assunzione della prova testimoniale
19 Ottobre 2022
Ai sensi dell'art. 184 c.p.c. il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova, intendendosi la prova costituenda che, cioè, si deve formare in giudizio. Ciò posto, è possibile procedere alla assunzione della prova testimoniale in udienza ma non alla presenza del giudice e successivamente far sottoscrivere il verbale della prova testimoniale stessa di fronte al giudice istruttore da parte del testimone?
E' evidente che la norma contenuta nell'art. 184 c.p.c. prevede che la prova costituenda in giudizio venga assunta, appunto, da colui che giudica e, nella specie, da colui che istruisce il procedimento. Inoltre, la prova testimoniale risulta da verbale, ai sensi dell'art. 207 c.p.c., formato sotto la direzione del giudice. Cosa succede nel caso di prova testimoniale assunta in udienza ma alla sola presenza dei difensori, mancante il giudice e, successivamente, sottoscritta dal testimone, che confermi quanto indicato a verbale, di fronte al giudice ? Orbene a questo punto bisogna interrogarsi sulla natura dei termini “assunzione” e “direzione” riferiti al mezzo di prova ed alla sua verbalizzazione; ed è agevole affermare che con tali termini ci si sia voluti riferire alla svolgimento nella formazione della prova: nel caso di prova testimoniale l'assunzione consiste nella proposizione delle domande contenute nei capitoli di prova e nella verbalizzazione delle risposte alla presenza dell'istruttore che ascolta e valuta la dichiarazione del teste. La funzione dell'assunzione di prova consiste, quindi, non solo nella conferma della corrispondenza fra il chiesto ed il dichiarato da parte del teste ma anche nel convincimento del giudicante attraverso l'ascolto del testimone (se di tale prova si tratti). A sua volta il verbale di udienza è atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma (nel nostro caso l'organo giudicante) e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, tanto che la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni rese o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità, non inficiando ciò la validità del verbale quale atto pubblico contenente l'esperimento della prova testimoniale costituenda (così Cass. lav., n. 12828/2003). A questo punto pare ovvio che se quelle sopra costituiscano mere irregolarità, in quanto non così gravi da inficiare il valore di quanto contenuto nel verbale-atto pubblico, formato dal pubblico ufficiale stesso (il giudice), al contrario ove manchi il requisito della formazione del verbale da parte del giudicante, questo debba considerarsi del tutto nullo, non potendo supplire una eventuale sottoscrizione del testimone alla presenza del giudice ove quest'ultimo non abbia partecipato alla formazione del verbale stesso. Diversa, invece, deve ritenersi la situazione in cui il giudice, pur non avendo direttamente formato il verbale di assunzione della prova testimoniale, abbia avuto la cura di leggerlo assieme al testimone che lo confermi e lo sottoscriva assieme al giudicante stesso; a questo punto ben potrà dirsi raggiunto il requisito della formazione del verbale da parte del giudice pubblico ufficiale e quindi nessuna invalidità potrà essere ascritta a detto verbale. |