Conferimento di ramo d’azienda comprendente un contratto preliminare di compravendita immobiliare
19 Ottobre 2022
Il conferimento di un'azienda o di un ramo di essa ad una società rientra nella più ampia e generale figura della cessione d'azienda, realizzando il trasferimento e, quindi, la successione a titolo particolare della stessa. Ne consegue, l'applicazione della disciplina conseguente posta dagli artt. 2557 e ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 2558 c.c., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda non aventi carattere personale. Segnatamente, nella fattispecie esaminata, la Seconda Sezione Civile, ha cassato e deciso nel merito la sentenza impugnata, per non aver i giudici di secondo grado fatto corretta applicazione dei principi derivanti dall'art. 2558 c.c. Il caso. In entrambi i gradi di merito era stato dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla società T.P. dal contratto preliminare di compravendita immobiliare con la società I. per inadempimento di quest'ultima. In particolare, il contratto preliminare, stipulato tra le parti in data 3.9.2008, prevedeva la data del 31.8.2009 per la stipula del definitivo di vendita, con facoltà per la società T.P., quale promissaria acquirente, di differire tale data fino al 31.8.2011 e l'impegno a pagare, in tal caso, in conto prezzo, l'importo di euro 300.000,00 entro il 31.8.2009 ed ulteriori euro 300.000,00 entro il 31.8.2010. La promissaria acquirente, a tal fine, aveva versato la somma di euro 200.000,00 il 4.9.2009 e quella di euro 50.000,00 il giorno 11 successivo. La I., però, contestava alla T.P. di non avere comunicato il differimento della data di stipula del definitivo e di non avere adempiuto all'obbligo di versamento dell'ulteriore caparra. Pertanto, aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto e di trattenere le somme ricevute, provvedendo, poi, a trasferire il ramo di azienda del settore immobiliare, comprendente il contratto preliminare in oggetto, alla S.T.I. s.r.l., che aveva costituito con atto notarile del 7.9.2009, registrato il 21.9.2009. Tuttavia, per i giudici di merito il recesso manifestato dalla I. non era legittimo in quanto l'avvenuta cessione del ramo di azienda comprendente il preliminare non era produttiva di effetti sulla legittimazione sostanziale e processuale della società convenuta, avendo essa provveduto ad incassare gli assegni emessi dalla controparte, nonché ad esercitare il recesso dal contratto. La cessione di azienda o di un suo ramo. La pronuncia in esame ricorda che la cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con l'eccezione di quelli: aventi carattere personale, ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, espressamente, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda. Infatti, diversamente dalla cessione del contratto, quella d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e non richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Siffatto meccanismo risponde all'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti, il quale rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (cfr. Cass., Sez. II, 03/01/2020, n. 15). Non solo, ma come sottolineato dalla S.C., in tale ipotesi, non appare configurabile, in capo al cedente, il mantenimento della titolarità di una situazione giuridica previsto, al contrario, per i debiti relativi all'azienda ceduta, dall'art. 2660 c.c. Quest'ultima norma, infatti, trova applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 c.c., dal momento che, in tale fattispecie, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto. In conclusione, dal conferimento del ramo di azienda, la sentenza impugnata avrebbe dovuto trarre, con riguardo al contratto preliminare dedotto in giudizio, le conseguenze e gli effetti giuridici previsti dall'art. 2558 c.c.
Fonte: DirittoeGiustizia.it
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