Mansioni superiori nel pubblico impiego
19 Ottobre 2022
Impiego pubblico: l'assegnazione di fatto di mansioni dirigenziali comporta sempre il diritto alla retribuzione corrispondente?
Con riferimento all'assegnazione di fatto del dipendente ad una posizione dirigenziale, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata dall'art. 52, co. 5, D.lgs. n. 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del Legislatore di assicurare comunque una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).
Ne consegue che il diritto suddetto deve escludersi solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Ente o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Il dipendente dovrà, comunque, dimostrare di aver svolto le mansioni di fatto con le caratteristiche richieste dalla Legge.
A tal fine è in ogni caso necessaria la previa istituzione della posizione dirigenziale da parte dell'Ente, tenuto conto che la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi e, in genere, sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale. |