I provvedimenti de potestate di natura provvisoria sono impugnabili per cassazione?

Redazione scientifica
19 Ottobre 2022

Rimessa alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti “de potestate” di natura provvisoria.

Nel caso in esame il Tribunale, nell'ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva con ordinanza la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e il suo affido provvisorio ai servizi sociali.

Avverso tale pronuncia la madre proponeva ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., sulla scorta di quattro motivi. Si poneva così la questione relativa alla ricorribilità in cassazione di provvedimenti definiti provvisori ma ablativi/limitativi della responsabilità genitoriale.

I giudici di legittimità rilevano preliminarmente che, ai fini dell'ammissibilità del rimedio esperito, occorre accertare se l'ordinanza abbia o meno carattere decisorio nel senso di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e sia definitiva. Condizione imprescindibile infatti per l'esercizio del ricorso ex art. 111 Cost., avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza come nella specie, è la contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della “decisorietà” e della “definitività”.

Ai fini di un corretto inquadramento della questione viene inoltre ricordato che le sezioni unite hanno affermato il principio che i provvedimenti de potestate, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 (Cass., sez. un., n. 32359/2018).

Tale principio vale tuttavia per provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore, in assenza di mutamenti della situazione di fatto, ed è stato escluso per pronunce di carattere meramente interlocutorio e provvisorio emesse nel corso del procedimento. Come recentemente precisato (Cass. n. 24638/2021; Cass. n. 28724/2020) i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337-bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà

Va tuttavia considerato che, quantunque i provvedimenti del tipo in esame siano destinati ad essere assorbiti dalla decisione finale, gli stessi però sono in grado di esplicare i loro effetti per un arco temporale assai ampio senza possibilità alcuna di sottoporli ad una verifica giudiziaria. La complessa attività di indagine che ad essi inevitabilmente si accompagna non ne consente una rapida definizione con la conseguenza che la loro revisione è destinata ad interviene a distanza di tempo in un momento in cui ogni modifica diviene spesso inutile per il raggiungimento della maggiore età del minore.

Con riferimento a tali situazioni, di volta in volta scrutinabili, va perciò ipotizzata la ricorribilità dei provvedimenti che incidono o possano compromettere definitivamente tali diritti. Onde la necessità, che sul punto, per la sua rilevanza in ordine alla teoria generale dell'impugnazione in esame, vengano a pronunciarsi le sezioni unite.