In Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi sulle riforme civile, penale e Ufficio per il processo

La Redazione
19 Ottobre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 – Suppl. ord. n. 38 sono stati pubblicati il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 sull'Ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

lL D.lgs. 149/2022 sulla riforma del processo civile Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” è strutturato in 52 articoli suddivisi in 5 capi, la cui operatività viene fissata al 30 giugno 2023, salvo talune eccezioni in vigore dal 1° gennaio 2023.

Il decreto, tra le tante novità, introduce alcune modifiche che riguardano anche le norme sulla crisi d'impresa e sulle procedure concorsuali, in particolare:

- l'art. 11 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, abrogando gli artt. 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies;

-l'art. 14 contiene alcune modifiche alla legge fallimentare:

a) all'art. 33, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore»;

b) all'art. 119, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»;

c) all'art 182, il comma 6 è così: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

d) all'art. 186-bis, è aggiunto il comma: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma».

L' art. 40 rubricato “Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi” prevede che “ I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

Infine all'art. 4 rubricato “Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie” il comma 12, che introduce nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, un nuovo Titolo V ter contenente disposizioni relative alla giustizia digitale, prevede che “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento”.

iI D.Lgs. n. 150/2022 attuala legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 prevede “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” e si compone di 19 articoli, raggruppati in quattro capi:

  • il capo I reca disposizioni generali, applicabili agli UPP costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista;
  • il capo II elenca i compiti degli UPP e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici;
  • il capo III disciplina l'UPP presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla l. n. 206/2021;
  • il capo IV reca le disposizioni finali e transitorie, e alcune abrogazioni finalizzate a evitare duplicazioni normative e ad assicurare il coordinamento con la disciplina vigente.

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