Tutela cautelare più veloce nel nuovo processo tributario

20 Ottobre 2022

La legge n. 130/2022, di riforma della giustizia tributaria, è intervenuta anche sulla tutela cautelare, con l'obiettivo di rendere più breve il termine entro il quale i giudici tributari devono pronunciarsi sull'accoglimento o meno dell'istanza cautelare, in attesa dell'udienza di merito.
Introduzione

Tempi più veloci per la sospensione cautelare dell'atto impugnato davanti al giudice tributario, sempre che coesistano le due condizioni tassativamente previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992. Si tratta di una delle modifiche cosiddette “strutturali” apportate alla normativa sul processo tributario, così come disposta dalla legge di riforma n. 130/2022.

In sostanza, il legislatore ha ridotto il lasso temporale che intercorre tra la data di presentazione dell'istanza cautelare e la fissazione dell'udienza preliminare in concomitanza della quale il Collegio tributario adito deve decidere in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato. Troppo lungo il lasso temporale medio entro il quale i Collegi tributari fissavano l'udienza cautelare (circa 180 giorni nel giudizio di primo grado e non meno di 177 giorni nel giudizio di appello) sotto la vigenza della vecchia normativa contenuta nell'art. 47 del d.lgs.n. 546/1992, finendo inevitabilmente per snaturare la ratio stessa dell'istituto della tutela cautelare previste sia nel giudizio di primo grado sia in sede di gravame, il cui fine è quello di paralizzare gli effetti esecutivi dell'atto impugnato evitando che il contribuente subisca la notifica di atti esecutivi in senso stretto.

Pertanto, una delle novità rilevanti contenute nella legge di riforma in vigore dal 16 settembre 2022 è proprio la creazione di una corsia preferenziale per la trattazione delle sospensive, al fine di rendere più breve il termine entro il quale i giudici tributari devono pronunciarsi sull'accoglimento o meno della tutela cautelare in attesa dell'udienza di merito.

Quindi, ordinanza da pronunciare subito e decisione sul merito separata. Una modifica disposta dal legislatore della riforma sul processo tributario non più procrastinabile poiché assolutamente incompatibile con i poteri affidati all'ADER nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, sempre più incisivi e attuati in tempi rapidissimi. Basti pensare alle notifiche a mezzo pec, ai termini brevissimi entro cui i terzi pignorati ex art. 72-bis del dpr n°602/1973 devono adempiere, agli atti impoesattivi che non richiedono più ne anche la formazione dei ruoli.

La modifica apportata all'art.47 commi 2, 4, 5 del d.lgs. n. 546/1992

Come già segnalato, una delle più importanti novità disposte dalla riforma sul processo tributario è certamente la forte accelerazione volutamente impressa dal legislatore all'istituto della tutela cautelare disciplinata dal più volte richiamato art. 47 del D.lgs. n. 546/1992. In particolare, al comma 2 dopo la parola utile e stato inserito quanto segue:“ e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza”. Poi, ancora, la parola “dieci” è stata sostituita dalla parola “cinque” aggiungendo nella parte finale della previsione normativa in commento il seguente periodo: “l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia”.

Da una lettura testuale della nuova previsione normativacosì come disposta dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.n. 546/1992, nella sua nuova versione post riforma, è chiaro l'intento del legislatore di porre fine ad una prassi ormai consolidatasi nel corso di molti anni, presso molte commissioni tributarie, con la la quale i giudici tributari, attraverso una sorta di accoglimento implicito dell'istanza di trattazione, finivano molto spesso per anticipare la data di discussione nel merito della controversia, vanificando così la richiesta di sospensione dell'atto opposto, comunque, formalizzata dal ricorrente o nel ricorso introduttivo o con istanza separata successiva. In altre parole, risultavano dilatati i tempi di fissazione dell'udienza preliminare (sei mesi circa) cautelare in quanto il Collegio tributario fissava direttamente l'udienza di trattazione nel merito, vanficando così la possibilità per il giudice tributario adito di sospendere gli effetti esecutivi dell'atto impugnato legittimando, nelle more del giudizio, la possibilità per l'ADER di notificare atti esecutivi o provvedimenti cautelari a carico del debitore.

La prova di volere mantenere assolutamente separate l'udienza cautelare preliminare rispetto a quella di trattazione del merito, si evince dalla modifica apportata al comma 4 dell'art. 47 del d.lgs.n. 546/1992 più volte richiamato. In particolare, la previsione normativa in commento nella sua nuova versione attualmente in vigore dispone espressamente che la decisione in ordine all'accoglimento o meno della sospensiva, ossia, degli effetti esecutivi dell'atto impugnato deve essere resa con ordinanza motivata non impugnabile, nella stessa udienza di trattazione dell'istanza cautelare.

In aggiunta a quanto sopra richiamato, va poi segnalata l'abrogazione del comma 5-bis, art. 47 dello stesso d.lgs n°546/1992, nel quale era prevista ante riforma che la decisione della richiesta di sospensione poteva essere depositata dal collegio tributario adito entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza cautelare da parte del ricorrente. Pertanto, aver voluto compattare i tempi di fissazione dell'udienza cautelare è sicuramente un segnale forte che il legislatore della riforma ha voluto dare nel nuovo processo tributario.

Del resto, l'esigenza di chiedere la sospensione degli efeftti esecutivi dell'atto impugnato può avere un senso solo qualora il giudice tributario adito fornisca una risposta in tempi rapidi, tali da evitare, in attesa dell'udienza di merito, l'inizio della procedura di esecuzione forzata prevista dagli artt. 50 e ss dpr. n. 602/1973. Con la notifica degli atti impo-esattivi la vecchia versione dell'art. 47 del D.lgs.n°546/1992 non era più in linea con la realtà nè con le esigenze concrete dei contribuenti in veste di parti processuali.

L'istanza motivata e la necessaria coesistenza del fumus boni juris e periculm in mora

Dopo avere constatato la chiara volontà del legislatore della riforma di volere velocizzare il più possibile la discussione delle istanze di sospensione cautelare finalizzate, sia nel primo grado di giudizio sia in sede di gravame, “a paralizzare “ gli effetti esecutivi dell'atto opposto, è interessante capire se le modifiche apportate all'art. 47 del D.lgs.n°546/1992 attualmente vigente potranno in futuro incidere anche sulla percentuale di accoglimento delle richieste cautelari che nel 2021 sono state molto basse.

Con riferimento a tale assunto, non possono che valere le regole generali riconducibili al dettato normativo in commento (art. 47 del d.lgs. n. 546/1992). Preliminarmente, rileva segnalare che la dove non sussistono le condizioni per la richiesta cautelare è sconsigliato inoltrarla al collegio tributario; non solo perché l'istanza saà certamente rigettata dal giudice tributario adito, ma, anche perché si andrà incontro ad una sicura condanna alle spese di lite riferite all'udienza cautelare evitabile per il giudicante, in considerazione della mancanza dei presupposti previsti ex lege che legittimano la possibile richiesta di tutela cautelare.

Detto ciò, l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato anche dopo la riforma del processo tributario resta indubbiamente subordinata alla coesistenza delle due condizioni imprescindibiliespressamente richiamate dalla norma in commento; ossia, il fumus boni juris vale a dire,la configurabilità almeno di una parvenza di legittimità nonché fondatezza delle regioni addotte dalla parte istante; ma, soprattutto il periculum in mora, ossia, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al soggetto istante dal pagamento del quantum debeatur richiamato nell'atto opposto o, comunque, dalla notifica di atti esecutivi successivi in caso di rigetto della richiesta cautelare. Lo stesso art. 47, comma 2 del D.lgs.n°546/1992 richiede che l'istanza sia “motivata”; in altre parole, per aumentare la percentuale di accoglimento della richiesta cautelare è imprescindibile per il soggetto istante dare prova “per tabulas” al giudice tributario adito circa la configurabilità di un danno grave ed irreparabile tale da implicare una situazione economico-patrimoniale negativa irreversibile. Pertanto, pur con le modifiche apportate all'art. 47 del D.lgs. n. 546/1992 (dalla legge di riforma 130/2022) già in vigore, la possibilità di accoglimento o meno delle istanze cautelari seguono i principi generali dettati dalla normativa di riferimento; spetterà al difensore costituito creare sub judice le condizioni sufficienti per convincere il collegio tributario adito ad accogliere la richiesta di tutela cautelare, in attesa della trattazione della controversia nel merito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario