Riforma processo civile e ufficio per il processo: le novità dei decreti legislativi

Redazione scientifica
20 Ottobre 2022

Il d.lgs. n. 149/2022 si dipana di 52 articoli suddivisi in 5 capi, la cui operatività viene fissata al 30 giugno 2023, salvo talune eccezioni in vigore dal 1° gennaio 2023.

Il d.lgs. n. 149/2022 si dipana di 52 articoli suddivisi in 5 capi, la cui operatività viene fissata al 30 giugno 2023, salvo talune eccezioni in vigore dal 1° gennaio 2023. Si precisa inoltre che le modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono vigenti dal 30 giugno 2023.

Dalla medesima data, vige anche la riforma della mediazione e della negoziazione assistita ma, decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto in disamina, il Ministero della giustizia dovrà analizzare i dati afferenti al tentativo di mediazione obbligatoria, per verificare l'opportunità del suo mantenimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A ciò si aggiunga che, circa l'ambito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, viene contemplata una specifica disciplina di carattere transitorio:

  • modalità di definizione delle piante organiche, con riferimento al personale (di magistratura e amministrativo), spostamento del personale di magistratura e amministrativo al momento in servizio presso tribunale per i minorenni e procura minorile, come anche di quello in servizio presso la corte d'appello;
  • per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nei nuovi uffici giudiziari;
  • afferente alla definizione dei procedimenti pendenti quando, decorso un biennio dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 149 in G.U., sarà a regime il nuovo tribunale.

Di seguito le principali novità previste dalla riforma.

Modifiche al Codice Civile

Gli articoli 1 e 2 (Capo I) novellano taluni articoli del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, primeggiando le modifiche sul diritto di famiglia:

  • audizione del minore in ipotesi di dissenso dei coniugi;
  • consenso dell'altro genitore al riconoscimento del minore;
  • opzioni su residenza, educazione e istruzione.

Si sopprime la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di incapaci, attribuendo competenza al giudice tutelare.

L'articolo 2, che novella le disposizioni di attuazione del codice civile, contempla:

  • i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni,
  • le modalità di ascolto del minore,
  • le incompatibilità a svolgere talune funzioni nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale,
  • i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare.

Altre novelle afferiscono alla disciplina delle controversie in materia di condominio, modificate al fine di coordinarle con la nuova disciplina in materia di mediazione (articolo 7).

Modifiche al codice di rito civile e arbitrato

Il Capo II (artt. 3-4) contempla modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione. L'articolo 3 novella tutti i libri del codice di rito civile:

  • si allarga la competenza del giudice di pace;
  • si prevede la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi di connessione;
  • si novella il procedimento per regolamento di competenza;
  • si riducono le ipotesi ove il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale;
  • si prevede, nei casi di condanna, sanzioni pecuniarie a carico della parte soccombente, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia;
  • si interviene in tema di notificazioni e svolgimento delle udienze tramite collegamenti audiovisivi.

Sul procedimento di cognizione:

  • si apportano una serie di modifiche al procedimento davanti al tribunale;
  • si interviene sul procedimento davanti al giudice di pace;
  • si novella la disciplina delle impugnazioni;
  • si modifica la disciplina del processo del lavoro;
  • si disciplina il nuovo rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.

Circa il processo di esecuzione, la riforma apporta una serie di novelle finalizzate a snellire le attività procedurali e ad accelerare l'attività di esecuzione:

  • viene cambiata la disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato,
  • viene inserito l'istituto della vendita diretta.

Il Libro IV del codice di rito civile è novellato nella parte relativa all'arbitrato:

  • si disciplina la traslatio iudicii,
  • si rafforza il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri,
  • si attribuisce agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari.

Disposizioni di attuazione al codice di rito

L'articolo 4 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

  • sui mediatori familiari e consulenti tecnici;
  • sui registri di cancelleria;
  • sull'istruzione della causa;
  • sul procedimento in Cassazione;
  • sulle controversie di lavoro;
  • l'inserimento di un nuovo capo relativo ai procedimenti in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie per dare attuazione alle norme del codice di rito sul rito unificato;
  • sul processo esecutivo;
  • inserendo nuovo titolo sulla giustizia digitale.

PCT

Gli articoli da 11 a 14 riguardano il processo civile telematico, coordinando gli interventi disposti sul codice di procedura civile. Si interviene sulla legge n. 53/1994 in materia di notificazioni eseguite dal difensore, individuando le ipotesi ove l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC ovvero con modalità telematiche. Novellando il T.U. spese di giustizia, il decreto stabilizza le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante PagoPA.

CT e impugnazioni

Gli articoli 15 e 16 riguardano la disciplina dei consulenti tecnici, mentre quelli da 17 a 20 la riforma delle impugnazioni. Ristrutturando l'ordinamento giudiziario, il decreto sopprime la VI sezione civile della Corte di Cassazione e novellando il T.U. spese di giustizia incentiva la parte a rinunciare al ricorso in cassazione del quale sia ravvisata l'inammissibilità, improcedibilità ovvero manifesta infondatezza.

Volontaria giurisdizione e processo esecutivo

Gli articoli da 21 a 26 novellano la legislazione speciale in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo, assegnando ai notai la possibilità di esercitare talune funzioni amministrative:

  • autorizzazione alla stipula di atti pubblici (o scritture private autenticate) quando debba intervenire un minore (un interdetto, un inabilitato o un soggetto sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno) o quando l'atto afferisca a beni ereditari,
  • competenza a nominare un interprete quando una delle parti che deve stipulare risulti priva dell'udito e non sia in grado di leggere,
  • competenza a disporre, su istanza dell'interessato, la riabilitazione del protestato.

Circa il procedimento esecutivo, si interviene sulla legislazione speciale nella finalità di coordinarne il contenuto con l'abolizione della formula esecutiva (prevista dalla riforma in materia di esecuzione forzata) e prevedendo la soppressione delle disposizioni che prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva. Infine, è istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie.

Famiglia, modifiche di coordinamento

Gli articoli da 27 a 34 modificano talune leggi speciali con riferimento al procedimento introdotto in materia di persone, minorenni e famiglie:

  • si interviene sulla legge sul divorzio (n. 898/1970), sopprimendo le disposizioni sul rito e novellando le previsioni contrastanti con l'inserimento nel codice di rito civile (e nelle relative disposizioni di attuazione) di una disciplina ad hoc per i procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • si novella la disciplina sull'affidamento dei minori (articoli da 2 a 5 della legge sulle adozioni, n. 184/1983).

L'articolo 30 inserisce nell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941) la disciplina del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e, attraverso norme che avranno efficacia decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del decreto in commento, viene delineata la composizione del nuovo tribunale, chiarendone la giurisdizione:

  • in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti che avranno a oggetto lo stato e la capacità delle persone, ricomprendendovi la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
  • in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

Ulteriori disposizioni risultano indirizzate a stabilire l'anzianità di servizio occorrente per svolgere le funzioni presso il nuovo tribunale.

Inoltre, gli articoli 5 e 6 recano modifiche di coordinamento:

  • al codice penale (derivanti dalla riforma della negoziazione assistita),
  • al codice di rito penale (con riferimento alle modifiche ai procedimenti di separazione e divorzio),
  • alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con l'obiettivo di potenziare il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili nei procedimenti per violenza domestica o di genere.

UPP

Il d.lgs. n. 151/2022, recante “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” (G.U. Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022) si compone di 19 articoli, raggruppati in quattro capi:

  • il capo I reca disposizioni generali, applicabili agli UPP costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista;
  • il capo II elenca i compiti degli UPP e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici;
  • il capo III disciplina l'UPP presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla l. n. 206/2021;
  • il capo IV reca le disposizioni finali e transitorie, e alcune abrogazioni finalizzate a evitare duplicazioni normative e ad assicurare il coordinamento con la disciplina vigente.

*Fonte: Diritto e Giustizia