Riforma processo civile e ufficio per il processo: le novità dei decreti legislativi
20 Ottobre 2022
Il d.lgs. n. 149/2022 si dipana di 52 articoli suddivisi in 5 capi, la cui operatività viene fissata al 30 giugno 2023, salvo talune eccezioni in vigore dal 1° gennaio 2023. Si precisa inoltre che le modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono vigenti dal 30 giugno 2023.
Dalla medesima data, vige anche la riforma della mediazione e della negoziazione assistita ma, decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto in disamina, il Ministero della giustizia dovrà analizzare i dati afferenti al tentativo di mediazione obbligatoria, per verificare l'opportunità del suo mantenimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A ciò si aggiunga che, circa l'ambito Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, viene contemplata una specifica disciplina di carattere transitorio:
Di seguito le principali novità previste dalla riforma.
Modifiche al Codice Civile Gli articoli 1 e 2 (Capo I) novellano taluni articoli del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, primeggiando le modifiche sul diritto di famiglia:
Si sopprime la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di incapaci, attribuendo competenza al giudice tutelare. L'articolo 2, che novella le disposizioni di attuazione del codice civile, contempla:
Altre novelle afferiscono alla disciplina delle controversie in materia di condominio, modificate al fine di coordinarle con la nuova disciplina in materia di mediazione (articolo 7).
Modifiche al codice di rito civile e arbitrato Il Capo II (artt. 3-4) contempla modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione. L'articolo 3 novella tutti i libri del codice di rito civile:
Sul procedimento di cognizione:
Circa il processo di esecuzione, la riforma apporta una serie di novelle finalizzate a snellire le attività procedurali e ad accelerare l'attività di esecuzione:
Il Libro IV del codice di rito civile è novellato nella parte relativa all'arbitrato:
Disposizioni di attuazione al codice di rito L'articolo 4 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
PCT Gli articoli da 11 a 14 riguardano il processo civile telematico, coordinando gli interventi disposti sul codice di procedura civile. Si interviene sulla legge n. 53/1994 in materia di notificazioni eseguite dal difensore, individuando le ipotesi ove l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC ovvero con modalità telematiche. Novellando il T.U. spese di giustizia, il decreto stabilizza le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante PagoPA.
CT e impugnazioni Gli articoli 15 e 16 riguardano la disciplina dei consulenti tecnici, mentre quelli da 17 a 20 la riforma delle impugnazioni. Ristrutturando l'ordinamento giudiziario, il decreto sopprime la VI sezione civile della Corte di Cassazione e novellando il T.U. spese di giustizia incentiva la parte a rinunciare al ricorso in cassazione del quale sia ravvisata l'inammissibilità, improcedibilità ovvero manifesta infondatezza.
Volontaria giurisdizione e processo esecutivo Gli articoli da 21 a 26 novellano la legislazione speciale in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo, assegnando ai notai la possibilità di esercitare talune funzioni amministrative:
Circa il procedimento esecutivo, si interviene sulla legislazione speciale nella finalità di coordinarne il contenuto con l'abolizione della formula esecutiva (prevista dalla riforma in materia di esecuzione forzata) e prevedendo la soppressione delle disposizioni che prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva. Infine, è istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie.
Famiglia, modifiche di coordinamento Gli articoli da 27 a 34 modificano talune leggi speciali con riferimento al procedimento introdotto in materia di persone, minorenni e famiglie:
L'articolo 30 inserisce nell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941) la disciplina del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e, attraverso norme che avranno efficacia decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del decreto in commento, viene delineata la composizione del nuovo tribunale, chiarendone la giurisdizione:
Ulteriori disposizioni risultano indirizzate a stabilire l'anzianità di servizio occorrente per svolgere le funzioni presso il nuovo tribunale. Inoltre, gli articoli 5 e 6 recano modifiche di coordinamento:
UPP Il d.lgs. n. 151/2022, recante “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” (G.U. Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022) si compone di 19 articoli, raggruppati in quattro capi:
*Fonte: Diritto e Giustizia |