Pignoramento presso terzi: da quale momento decorre la prescrizione del credito assegnato?
24 Ottobre 2022
Massima
Il termine di prescrizione del diritto assegnato al creditore procedente ex art. 553 c.p.c. comincia a decorrere dalla data in cui la relativa ordinanza diviene pubblica. Non può, infatti, essere riconosciuto alcun impedimento di diritto dall'operare del principio di buona fede e, parimenti, non può essere equiparata l'ordinanza di assegnazione alla pronuncia di condanna. Tutto ciò, comporta l'impossibilità di far decorrere la prescrizione dallo spirare del termine previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o di uno ritenuto ragionevole e non minore di 10 giorni. Il caso
Il tribunale di Roma, in qualità di giudice di seconda istanza, rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dall'ente di credito Alfa in quanto non considerava prescritto il credito portato in esecuzione da Tizia per mancato decorso del termine decennale. La pronuncia del tribunale di Roma è stata oggetto di impugnazione da parte dell'istituto Alfa che, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., proponeva ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 c.c. e 553 c.p.c. La questione
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione si trovava a statuire sulla disciplina della prescrizione applicabile nell'ambito del pignoramento presso terzi. Si dibatteva, infatti, relativamente al momento di decorrenza della prescrizione decennale del credito di cui, a seguito di ordinanza di assegnazione, diveniva titolare il creditore pignorante. Le soluzioni giuridiche
Secondo una prima tesi (Trib. Roma n. 16769/2016), la prescrizione del diritto assegnato al creditore pignorante, nell'ambito dell'esecuzione presso terzi, decorrerebbe dalla pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione. A sostegno di tale tesi, si rileva come il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non decorra esclusivamente tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultima e l'assegnazione (Cass. Civ. 5 marzo 2020, n. 6170, in DeJure). Solo in questo lasso di tempo, infatti, in applicazione della disciplina del pignoramento, il credito non potrebbe essere esercitato tanto dal debitore esecutato (vista l'indisponibilità relativa derivante dal pignoramento) che dal creditore assegnatario (non ancora divenuto titolare del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo). In aderenza a questa tesi, allora, attesa l'immediata modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio prodotto dall'ordinanza di assegnazione (Baroncini- Montanari, Sub. art 553 c.p.c., in C. Consolo (a cura di), Codice di procedura civile commentario, vol. III, Milano, 2018, 1015), la prescrizione decorrerebbe dal momento della pronuncia di assegnazione (o del suo deposito se la stessa sia emessa fuori udienza). Non rileverebbe, quindi, né il fatto che non siano decorsi i 20 giorni ex art. 617 c.p.c. né la decorrenza di un qualsiasi altro termine previsto nel provvedimento dal giudice. Per una seconda tesi (Trib. Roma n. 18640/2017), invece, il termine di prescrizione non si potrebbe considerare decorrente dalla pronuncia dell'assegnazione ma solo da un momento successivo individuato nella scadenza del termine ex art. 617 c.p.c., in quello diverso individuato nell'ordinanza e previsto dal giudice come dilatorio o nel termine di 10 giorni successivo alla notifica del solo titolo esecutivo. I due termini ovviamente sono alternativi tra di loro A sostegno di tale tesi si può richiamare il principio di buona fede oggettiva declinato in ambito processuale. Per tale va intesa il comportamento corretto e leale della parte processuale, alla quale è imposto di non ledere l'interesse altrui fuori dai casi in cui sia necessario per il perseguimento di un proprio interesse (Bessone- D'Angelo, Buona fede (voce), in Enc. giur. Treccani, vol. V, Roma, 1988, 4-5). Il credito oggetto di assegnazione sembrerebbe non azionabile immediatamente poiché il terzo pignorato non è parte del procedimento di pignoramento presso terzi e potrebbe non essere a conoscenza dell'adozione del provvedimento. Proprio per questo, quindi, non potrebbe azionarsi immediatamente il credito ed il giudice dovrebbe disporre un temine dilatorio nell'ordinanza o, in alternativa, sarebbe comunque necessario lo spirare di un termine ragionevole, al fine di non far soffrire al terzo gli oneri relativi al precetto (Cass. Civ. Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9390, in DeJure). Quest'ultimo, infatti, non potrebbe validamente essere chiamato a sostenere i costi del precetto con il quale il creditore mette in esecuzione l'ordinanza di assegnazione poiché il sostenimento degli stessi si sarebbe potuto evitare, ab origine, tramite un adempimento spontaneo. Adempimento spontaneo che, in assenza della notifica del provvedimento, non sembra ipotizzabile sulla base della semplice adozione dell'ordinanza di assegnazione. Questo, in quanto il terzo pignorato non assume la qualità di parte del procedimento e non è tenuto a conoscere il fatto dell'avvenuta emissione della stessa. In aderenza a tale seconda tesi, allora, l'impossibilità di ottenere soddisfacimento del credito prima che sia scaduto il termine assegnato dal giudice (o quello considerato ragionevole) comporterebbe, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la non decorrenza della prescrizione sino allo spirare dello stesso. Nelcaso di specie il giudice di legittimità ha considerato la prescrizione decorrente dall'assegnazione del credito, così aderendo alla prima delle tesi esposte al paragrafo precedente. Lo stesso ha statuito che «(…) In tema è infatti intervenuta la recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 6170/2020 Rv. 657153 - 01), che, unitamente ad altri principi, qui non direttamente rilevanti, ha affermato: “Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)”. Sulla base della detta statuizione, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ed alla quale ritiene debba darsi continuità, non può aderirsi alla tesi della necessità di computare i venti giorni, successivi alla pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione, al fine di ritenerla stabilizzata, in quanto non più soggetta a opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (…)». Osservazioni
Alla decisione sembra poter prestare piena adesione. La prescrizione va intesa come modo generale di estinzione dei diritti che prevede due elementi costitutivi: a) l'inerzia del titolare del diritto e b) il decorso del termine previsto per legge (C.M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2016, 699). L'inerzia va ricollegata, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2935 c.c., al mancato esercizio del diritto dal momento in cui questo poteva essere esercitato (C.M. Bianca, op. loc. ult. cit.). Il diritto di credito dopo la sua assegnazione può essere già azionato e l'eventuale rispetto di un termine dilatorio è ricollegato non all'impossibilità dell'esercizio dello stesso ma al suo esercizio nel rispetto del principio di buona fede. Non emerge, infatti, alcun evento che impedirebbe di far valere il diritto. L'esercizio dello stesso deve però avvenire in modo tale da non ledere, oltre il necessario, la sfera giuridica altrui. Nel caso in esame, il rispetto del principio di buona fede sembrerebbe onerare al creditore procedente di mettere a conoscenza il terzo pignorato dell'avvenuta assegnazione ma solo in relazione alla possibilità di ribaltare i costi del precetto sullo stesso. Proprio per questo, vista la possibilità di esercizio del diritto già dall'assegnazione, pare ragionevole ritenere che il termine prescrizionale decorra dal momento della pronuncia (o da quello del deposito ove la stessa sia stata pronunciata fuori udienza) e non da uno successivo individuato dal giudice o ritenuto ragionevole. Tale ultima soluzione, infatti, oltre a non apparire conforme a diritto sembrerebbe aprire a soluzioni troppo incerte in materia esecutiva. |