Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Vizi nei decreti di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti e rimedi

Daniele Portinaro
24 Ottobre 2022

Una soluzione al quesito, relativamente alla legge fallimentare, è stata offerta dalla Corte d'appello di Venezia, che ha stabilito (8 giugno 2021) che i vizi procedurali del procedimento di cui all'art. 169 bis l.fall. e il difetto dei presupposti per concedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti alla data di deposito della domanda di concordato preventivo devono essere promossi con il reclamo ex art. 26 l.fall. e non con autonomo procedimento ordinario di cognizione.

I vizi procedurali del procedimento di cui all'art. 169 bis l.fall. ed il difetto dei presupposti per concedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti alla data di deposito della domanda di concordato preventivo devono essere promossi con il reclamo ex art. 26 l.fall. o con autonomo procedimento ordinario di cognizione?

Il caso - Una società in stato di crisi depositava presso il tribunale competente una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., con riserva di depositare piano e proposta definitivi nel termine assegnatole.

Nelle more del deposito della domanda definitiva di concordato preventivo, la debitrice chiedeva al Tribunale di sospendere, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall., tutti i contratti pendenti con gli istituti di credito.

In accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, il Tribunale, in composizione collegiale, disponeva «la sospensione per gg. 60 di tutti i contratti bancari pendenti con gli istituti di credito (…) con conseguente sospensione degli effetti di tali contratti e così anche delle eventuali clausole di compensazione, con impossibilità per gli istituti di credito di procedere a compensazione a far data dal 17 luglio 2013 e obbligo di rimettere alla società (…) gli incassi successivi, fermo restando l'obbligo di tempestiva rendicontazione».

In seguito, la medesima debitrice domandava al Tribunale lo scioglimento di tutti i contratti bancari in essere. Anche tale istanza veniva accolta.

Nonostante fossero stati sciolti tutti i rapporti contrattuali tra le parti, una banca incassava da terzi, per conto della società in concordato preventivo, un determinato importo, che tratteneva senza alcun diritto.

La ricorrente, pertanto, domandava, dapprima in via stragiudiziale e, successivamente, in via giudiziale, alla banca la restituzione dell'importo illegittimamente ritenuto.

Il Tribunale adito, in primo grado, accoglieva la domanda della debitrice, condannando la banca alla restituzione di quanto non aveva diritto a trattenere.

La banca proponeva appello avverso il provvedimento di prime cure, anche sulla scorta di vizi del procedimento di cui all'art. 169 bis l.fall., con cui erano stati sospesi e sciolti i contratti.

La Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione, ritenendo che i vizi procedurali non avrebbero dovuto essere fatti valere in tale sede ma essere eccepiti con un reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall.

Spiegazioni e conclusioni - La Corte d'appello di Veneziasi è dunque cimentata nell'analisi dei vizi del provvedimento di scioglimento dei contratti pendenti che – a suo giudizio - devono essere necessariamente fatti valere con il reclamo di cui all'art. 26 l.fall., e non possono essere contestati in un autonomo procedimento ordinario di cognizione.

Come noto, l'art. 169 bis, comma 1, l.fall. statuisce che «il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso».

I provvedimenti di sospensione o di scioglimento adottati dal tribunale o dal giudice delegato, come ogni altro provvedimento endoconcorsuale, possono essere reclamati ai sensi dell'art. 26 l.fall.

Ebbene, la Corte correttamente ha chiarito che tutti i vizi procedurali che caratterizzano il provvedimento di scioglimento (o di sospensione) dei contratti pendenti, tra cui la mancata integrazione del contraddittorio con il contraente in bonis, nonché il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del decreto in parola, devono essere fatti valere mediante il reclamo di cui all'art. 26 l.fall. e non possono essere eccepiti in occasione di altro procedimento ordinario di cognizione.

In altre parole, tali questioni devono essere risolte esclusivamente in sede endoconcorsuale e non possono essere oggetto di contraddittorio al di fuori della procedura di concordato preventivo, con strumenti differenti da quelli regolati dalla legge fallimentare.

Il Collegio, peraltro, ha precisato che, in ogni caso, le censure menzionate «devono ritenersi assorbite dalla definitività del provvedimento di omologa del concordato preventivo».

In conclusione, quindi, si può affermare che solo le contestazioni che investono il titolo del diritto di credito, l'esistenza o l'entità di quest'ultimo, anche laddove discendano o siano correlate alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell'art. 169 bis l.fall., possono essere fatte valere in un procedimento ordinario di cognizione.

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