Rifiuto del deposito telematico e la necessaria verifica delle ragioni da parte del giudice

Yari Fera
25 Ottobre 2022

Il presente contributo si interroga sulle modalità del deposito telematico, con particolare riguardo al momento perfezionativo e sulle conseguenze di eventuali errori commessi dal depositante.
Massima

Le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se errori rilevati in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento, ai sensi dell'art. 16-bis, co. 7 d.l. n. 179/2012 è ricollegato esclusivamente al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

Il caso

Il deposito telematico di un atto di impugnazione non andava a buon fine in quanto rifiutato dalla cancelleria per un errore commesso dalla parte depositante, che aveva indicato il numero del fascicolo relativo al procedimento del grado precedente, e veniva nuovamente effettuato quando ormai erano decorsi i termini per l'impugnazione della decisione del grado precedente.

La questione

Quando si perfeziona il deposito telematico? Quali sono le conseguenze in caso di errori commessi dalla parte depositante?

Le soluzioni giuridiche

Nella decisione in commento, la Corte di cassazione prende le mosse riscostruendo il quadro giurisprudenziale di riferimento:

  • richiama in particolare l'orientamento di legittimità che in casi analoghi a quello di specie ritiene validamente perfezionato il deposito al momento della ricevuta di avvenuta consegna e considera irrilevante che, a seguito del rifiuto del primo deposito, la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto (Cass. 6743/2021);

  • ricorda poi il principio giurisprudenziale per cui la ricevuta di avvenuta consegna ha effetto provvisorio anticipato che si consolida con l'accettazione di cui ai messaggi di esito dei controlli automatici e dei controlli manuali (Cass. 1956/2021).

La Corte di legittimità individua poi il quadro normativo applicabile, ed in particolare:

  • l'“unica norma di rango primario” di cui all'art. 16-bis, co. 7 d.l. n. 179/2012 che afferma il principio per cui “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”;

  • la norma di natura regolamentare di cui al D.M. 44/2011 che, coerentemente alla norma primaria, da un lato riconosce coma anche gli atti del processo “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna” (art. 13, co. 2) e dall'altro chiarisce che “il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale” (art. 13, co. 4).

Dalla ricostruzione che precede – osserva la Cassazione – risulta confermato che “il perfezionamento del deposito telematico va cronologicamente fissato al momento della generazione della c.d. seconda PEC”, con la precisazione che “solo a seguito dell'accettazione della quarta ed ultima PEC, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC”.

Importante è la sottolineatura operata dalla Cassazione per cui gli esiti dei controlli automatici (terza PEC) e dei controlli manuali (quarta PEC) sono “soggetti al vaglio del giudice procedente”, di talchè “le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico […] non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo controllo del giudice procedente” e ciò al fine di verificare se pretesi "errori […] possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso”.

Rispetto al caso di specie, la Corte di cassazione ritiene che, pur a fronte di un errore imputabile alla parte depositante (erronea indicazione del fascicolo), tale errore aveva comunque consentito “alla Cancelleria di comprendere quale fosse l'atto che era stato ricevuto, la sua natura e a chi fosse rivolto, così come sia la controparte della reclamante che la Corte d'appello adita non hanno potuto nutrire dubbi”. Su tale base, l'errore non impediva di “reputare già perfezionato” il primo deposito errato “in quanto non in grado di fuorviare alcuno circa forma, contenuto, natura e destinatario dell'atto oggetto del deposto telematico e, quindi, non produttivo tra l'altro di alcuna nullità”.

Osservazioni

La decisione in commento si inserisce nel filone di precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato ipotesi di errori nel deposito telematico, ed in particolare di deposito all'interno di un fascicolo diverso da quello in cui il deposito avrebbe dovuto essere effettuato.

Le recenti decisioni sul punto sono tendenzialmente coerenti alla pronuncia in commento, laddove riconoscono l'avvenuto deposito nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna o comunque ritengono possibile concedere la remissione in termini, così sostanzialmente neutralizzando eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'errata individuazione del fascicolo in cui effettuare il deposito.

Appare utile ripercorrere alcune di tali decisioni che chiariscono le ragioni alla base di questo orientamento:

  • Cass. civ., n. 21249/2021 (relativa ad un deposito presso il ruolo del contenzioso civile, anziché a quello della volontaria giurisdizione) ha ritenuto correttamente perfezionato il deposito evidenziando tra l'altro che “l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati”;

  • Trib. Roma SPI, 4 marzo 2020 (relativa ad un deposito in un fascicolo con numero di ruolo errato), ha riconosciuto la validità del deposito in quanto la cancelleria nel caso di specie aveva comunque accettato l'atto depositato e lo aveva presentato al giudice per la fissazione dell'udienza, cosicché l'erronea indicazione del numero di ruolo risultava sanata “in applicazione del principio della sanatoria delle nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo”. In ogni caso, anche ritenendo invalido il deposito, secondo la decisione avrebbe potuto essere accolta l'istanza di remissione in termini dal momento che il messaggio di esito dei controlli automatici (terza PEC) non aveva indicato la anomalia riscontrata, il che escludeva l'imputabilità del ritardo;

  • Cass. civ., n. 15662/2019 (relativa ad un caso di deposito nel fascicolo del procedimento dove era stato emesso il provvedimento opposto, anziché in un nuovo fascicolo) ha ritenuto perfezionato il deposito in quanto “connotat[o] da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione” nonché “da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito”;

  • Cass. civ., n. 11726/2019 (caso analogo a quello che precede) ha ritenuto ritualmente proposta l'opposizione osservando tra l'altro che il perfezionamento del deposito telematico con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna risponde all'obiettivo “di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria”.

Deve sottolinearsi che esistono comunque casi nei quali la giurisprudenza ha escluso la validità del deposito nel fascicolo errato, senza che alla parte depositante sia stata concessa la remissione in termini. In tale direzione senso si può ad esempio fare riferimento alle seguenti pronunce:

  • Cass. civ., n. 27654/2022 (relativa ad un deposito presso la cancelleria del contenzioso civile anziché della volontaria giurisdizione), nel ribadire che solo a seguito dell'accettazione del deposito con la terza e quarta ricevuta PEC “si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti", ha escluso che nel caso di specie si fosse perfezionato il deposito, non essendo stata fornita prova della ricezione della terza e quarta PEC. La decisione ha inoltre escluso la rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. in quanto “ignorandosi quando la terza o la quarta PEC abbiano dato esito negativo, resta inibita la assorbente valutazione in ordine alla tempestività dell'istanza di rimessione”;

  • CdA Torino n. 486/2020 (in un caso di appello depositato presso un ufficio giudiziario non corretto) ha dichiarato improcedibile l'appello, essendo l'errore di individuazione dell'ufficio giudiziario “grossolano errore del depositante”, ed in mancanza di allegazione a sostegno dell'incolpevolezza dell'errore, ha escluso la possibilità di invocata la remissione in termini “in quanto l'appellante non ha dato prova che la decadenza dall'impugnazione è derivata da fatto non a lui imputabile”.

Dall'analisi dei precedenti giurisprudenziali in materia, risulta anzitutto confermata l'operatività del principio da ritenersi ormai pacifico in giurisprudenza per cui il deposito telematico è fattispecie a formazione progressiva, dove la ricevuta di avvenuta consegna rileva sì ai fini della tempestività del deposito, che si considera infatti perfezionato con tale ricevuta, ma con effetto subordinato al buon esito di tutto l'iter del deposito, quindi, da ultimo, attraverso l'invio del messaggio attestante l'esito positivo dei controlli manuali (quarta PEC). In mancanza di tale messaggio o comunque laddove lo stesso abbia esito negativo, il deposito potrebbe essere considerato invalido ed inefficace.

Nei casi in cui il deposito sia stato anomalo, in particolare – nei casi qui richiamati – perché avvenuto in un fascicolo errato e, conseguentemente, i controlli automatici e/o manuali abbiano dato esito negativo, risulta evidente in giurisprudenza l'applicazione dell'art. 156 c.p.c., ed in particolare del suo comma 1, che sancisce su un piano generale la nullità solo laddove espressamente prevista, e del suo comma 2, che prevede invece che l'atto è nullo quando manca dei requisiti per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato.

Poiché il deposito in un fascicolo errato non è espressamente sanzionato con la nullità, ciò esclude di per sé l'applicazione dell'art. 156, comma 1, c.p.c.

La nullità potrà quindi essere riconosciuta solo laddove il deposito non raggiunga l'effetto cui è destinato ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.

Avendo il deposito l'obiettivo di comunicare l'atto depositato agli altri soggetti del processo, la controparte e il giudice, consegue che laddove tale obiettivo è comunque raggiunto, la nullità non potrà mai essere pronunciata.

Ciò sembra quindi spiegare perché la pronuncia in commento sottolinea la necessità che la valutazione dell'errore riscontrato nell'ambito dei controlli automatici (terza PEC) e manuali (quarta PEC) sia rimessa in ultima analisi al giudice, affinché sia quest'ultimo a valutare l'effettiva incidenza dell'errore rispetto alla finalità processuale che il deposito deve assicurare, i.e. portare a conoscenza dell'atto depositato le altre parti del procedimento.

Nei casi in cui il deposito non raggiunge questo scopo, allora il deposito è considero nullo ed improduttivo di effetti. Può tuttavia residuare la possibilità che venga concessa la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., a condizione che la parte dimostri la non imputabilità dell'errore ed inoltre che l'istanza di rimessione in termini sia tempestivamente formulata.