Accertamento della destinazione a portineria: spetta all’amministratore la legittimazione processuale
25 Ottobre 2022
In un recente caso in materia di condominio, la Cassazione si è espressa con riferimento alla legittimazione passiva in una domanda volta a far dichiarare la cessazione di efficacia e validità del vincolo di destinazione a portineria di un locale, di proprietà della società ricorrente. Nel caso di specie, la Corte d'Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva le parti davanti a tale Giudice per la riassunzione nei confronti dei singoli condomini, quali litisconsorti. Ad avviso del giudice di seconde cure, infatti, la causa concernerebbe l'estensione dei diritti spettanti ai condomini e, quindi, si creerebbe un litisconsorzio necessario. Ricorreva per Cassazione la società proprietaria dell'immobile, deducendo la legittimazione passiva del Condominio nella persona dell'amministratore.
La Suprema Corte, rispetto alla domanda oggetto della controversia, ritiene che trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condomini, che non incide sul diritto di condominio, non accrescendolo né riducendolo, sussiste la legittimazione dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131 c.c., la quale «deroga alla disciplina delle altre ipotesi di pluralità dei soggetti passivi, soccorrendo all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini».
Oggetto dell'odierna vertenza non è la verifica della proprietà esclusiva della società o della proprietà condominiale di un bene e, dunque, che non implica alcun accertamento tra titoli di proprietà confliggenti tra loro, caso che imporrebbe l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, quanto piuttosto la verifica della sussistenza della servitù consistente nel vincolo di destinazione ad alloggio del portiere per l'utilità delle altre unità immobiliari e delle parti comuni. Così come in ogni causa concernente l'accertamento e l'osservanza di divieti e limiti contrattuali di destinazione d'uso delle unità di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione processuale dell'amministratore in quanto si tratta di diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. La Cassazione accoglie pertanto il motivo di ricorso concernente la legittimazione passiva del solo amministratore e rinvia la causa alla Corte d'Appello.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |