Oneri condominiali a carico dell’usufruttuario e principio di apparenza
26 Ottobre 2022
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul pagamento delle spese straordinarie in condominio da parte dell'usufruttuario dell'unità immobiliare. La ricorrente M.C., usufruttuaria, proponeva appello avverso la sentenza che in primo grado rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatole. La stessa deduceva di non essere legittimata passivamente al pagamento di tali spese in quanto usufruttuaria. La Corte d'Appello, tuttavia, respingeva il gravame giustificando l'errore del Condominio in base a un supposto “principio di apparenza”; l'usufruttuaria non avrebbe infatti mai informato l'amministratore della sua posizione. C.M. ricorre quindi per la cassazione della sentenza lamentando la violazione degli artt. 1004 e ss. c.c.. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso, ribadendo che legittimato passivo al pagamento deve ritenersi sempre l'effettivo condomino e non anche colui che possa apparire come tale; il principio di apparenza assume rilievo giuridico per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. L'amministrazione di condominio ha inoltre l'onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà. Con riferimento al pagamento delle spese straordinarie da parte dell'usufruttuario, in base alla disciplina ratione temporis applicabile al caso concreto, il titolare di tale diritto reale risponde della manutenzione ordinaria, ma rimangono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie. In ragione di ciò ha errato la Corte d'Appello a fondare sul principio di apparenza la pretesa di adempimento oggetto del giudizio, dovendo l'Assemblea condominiale (in base alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., introdotto dalla l. n. 220/2012), ripartire le spese fra nudo proprietario e usufruttuario secondo il loro fondamento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello competente.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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