Esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi previdenziali

Redazione scientifica
26 Ottobre 2022

Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese del giudizio, ciò che rileva è che della sussistenza delle condizioni di esonero venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio e che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sia sottoscritta personalmente dalla parte.

La Corte di cassazione ha esaminato il gravame proposto contro il decreto del Tribunale che aveva respinto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., condannando la parte soccombente alla refusione delle spese di lite e negando rilievo alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, in quanto «non autenticata».

Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente lamentava che il Tribunale aveva errato nel reputare irrituale la dichiarazione meramente spillata al ricorso, perché non autenticata, atteso che l'art. 152 disp. att. c.p.c. si limiterebbe a prescrivere la formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza imporre l'autentica di tale dichiarazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato, evidenziando, per quanto di interesse, che nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c. esonera la parte soccombente, salvo che nei casi di malafede e colpa grave, dal pagamento di spese, competenze e onorari quando «nell'anno precedente alla pronuncia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia determinata dalla legge» e pone a carico dell'interessato, l'onere di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, nei giudizi per prestazioni previdenziali, ciò che rileva dunque è che, della sussistenza delle condizioni di esonero, venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio e che la dichiarazione sia sottoscritta personalmente dalla parte. Non è prescritta dalla legge, per esternare la dichiarazione in parola, una formula rigida o sacramentale (Cass. n. 16132/2016).

Nel caso esaminato, pertanto, la dichiarazione sostitutiva è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge, posto che «dalle allegazioni del ricorso per cassazione, corredato dalla riproduzione della dichiarazione resa dalla parte e delle conclusioni dell'atto introduttivo», si evinceva che la ricorrente aveva conto della dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni, qualificandola come «parte integrante del presente atto», e l'aveva poi prodotta dopo le conclusioni.

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